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Document 61998CJ0017
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Decisione 91/482 - Revisione di medio termine - Termine scelto - Incidenza sui poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 136 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE) - Insussistenza
[Trattato CE, art. 132 (divenuto art. 183 CE) e art. 136 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE); decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 240, n. 3]
2 Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Limiti - Modifica della normativa relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Potere discrezionale delle istituzioni - Affermazione contenuta in un opuscolo divulgativo privo di qualsiasi valore giuridico - Irrilevanza
(Decisione del Consiglio 91/482)
3 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Adozione delle disposizioni che disciplinano le modalità e la procedura dell'associazione - Adozione di varie decisioni consecutive - Riduzione, in caso di necessità, di taluni vantaggi precedentemente concessi ai paesi e territori associati - Ammissibilità
[Trattato CE, artt. 40, 43 e 136, secondo comma (divenuti, in seguito a modifica, artt. 34 CE, 37 CE e 187, secondo comma, CE) e artt. 41 e 42 (divenuti artt. 35 CE e 36 CE)]
4 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Fissazione di un contingente per le importazioni di zucchero che fruisce del regime di cumulo di origine ACP/PTOM - Violazione degli artt. 133, n. 1, e 136, secondo comma, del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 184, n. 1, CE e 187, CE) - Insussistenza
[Trattato CE, artt. 133, n. 1, e 136, secondo comma (divenuti, in seguito a modifica, artt. 184, n. 1, CE e 187, secondo comma, CE); decisioni del Consiglio 91/482/CEE, art. 108 ter, e 97/803/CE]
5 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Fissazione di un contingente per le importazioni di zucchero che fruisce del regime di cumulo di origine ACP/PTOM - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza
(Decisioni del Consiglio 91/482, art. 108 ter, e 97/803)
6 Atti delle istituzioni - Applicazione da parte dei giudici nazionali - Potere di disporre provvedimenti provvisori in caso di violazione imminente del diritto comunitario - Presupposti - Pronuncia nei confronti di un'autorità di un paese o territorio d'oltremare - Ammissibilità
1 Sebbene l'art. 240, n. 3, della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), preveda che prima dello scadere del primo quinquennio il Consiglio adotti, se del caso, le eventuali modifiche da apportare all'associazione dei PTOM alla Comunità, ciò non priva il Consiglio del potere, derivantegli direttamente dal Trattato, di modificare gli atti da esso adottati in forza dell'art. 136 di quest'ultimo (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE) al fine di realizzare il complesso degli obiettivi indicati dall'art. 132 del Trattato medesimo (divenuto art. 183 CE). (v. punto 33)
2 Anche se il rispetto del legittimo affidamento costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono legittimamente confidare nella conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, specialmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adeguamento sulla scorta dei mutamenti della situazione economica.
Ciò vale tanto più quando le asserite aspettative degli operatori economici siano state determinate da un opuscolo divulgativo, privo di qualsiasi valore giuridico, quale un opuscolo informativo diffuso dalla Commissione nell'ottobre 1993, in cui si affermava che la decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, era applicabile per un periodo di dieci anni. Del resto, al momento dell'apparizione di tale opuscolo, la Commissione era perfettamente legittimata a dichiarare che tale decisione era stata adottata per un periodo di dieci anni, senza dover rendere conto, in un documento di tal genere, di eventuali future modifiche. (v. punti 34-35)
3 Sebbene il processo dinamico e graduale nel quale si colloca l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità esiga che il Consiglio tenga conto delle realizzazioni acquisite grazie alle sue decisioni precedenti, ciò non toglie che il Consiglio, quando adotta provvedimenti ai sensi dell'art. 136, secondo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 187, secondo comma, CE), debba tener conto non solo dei principi che figurano nella quarta parte del Trattato, ma anche degli altri principi del diritto comunitario, ivi compresi quelli relativi alla politica agricola comune.
Nel soppesare i diversi obiettivi fissati dal Trattato, tenendo conto al contempo del complesso delle realizzazioni acquisite sulla base delle proprie precedenti decisioni, il Consiglio, il quale dispone a tal fine di un ampio potere discrezionale dovuto alle responsabilità politiche ad esso conferite dagli artt. 40 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE), 41 e 42 del Trattato (divenuti artt. 35 CE e 36 CE), 43 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE) e 136 del Trattato, può essere indotto, ove necessario, a ridurre taluni vantaggi in precedenza accordati ai PTOM. Ciò vale tanto più allorché i vantaggi in questione presentano un carattere eccezionale rispetto alle regole sul funzionamento del mercato comunitario. (v. punti 38-39, 41)
4 La validità della misura prevista dall'art. 108 ter della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), introdotta dalla decisione 97/803, non può essere messa in discussione con riguardo agli artt. 133, n. 1, e 136, secondo comma, del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 184, n. 1, CE e 187, secodo comma, CE), in base al rilievo che la detta misura stabilisce un contingente sulle importazioni di zucchero che fruisce di un regime di cumulo di origine ACP/PTOM.
Da un lato, infatti, per quanto attiene al commercio dello zucchero, lo smantellamento delle barriere doganali all'interno della Comunità è avvenuto solo in esito all'istituzione di un'organizzazione comune del mercato di tale prodotto, la quale ha comportato l'applicazione di una tariffa esterna comune parallelamente alla fissazione di un prezzo minimo applicabile in tutti gli Stati membri, allo scopo, in particolare, di eliminare le distorsioni della concorrenza. Infatti, mancando totalmente una politica agricola comune tra i PTOM e la Comunità, non è possibile ritenere che misure dirette ad evitare distorsioni della concorrenza o turbative del mercato comunitario, le quali possono assumere la forma di un contingente doganale, siano contrarie all'art. 133, n. 1, del Trattato per il semplice fatto che sono state adottate.
D'altro canto, l'art. 136, secondo comma, del Trattato prevede espressamente che il Consiglio debba agire «muovendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato». Fra tali principi vanno annoverati quelli inerenti alla politica agricola comune, ragion per cui non può essere contestato al Consiglio di aver tenuto conto, nell'ambito dell'applicazione di tale disposizione, delle esigenze della politica agricola comune. (v. punti 47-50)
5 La misura contenuta nell'art. 108 ter della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), introdotta dalla decisione 97/803, consistente nell'istituzione di un contingente per le importazioni di zucchero che fruisce del cumulo di origine ACP/PTOM, non può essere considerata contraria al principio di proporzionalità.
Infatti, in un settore come quello dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare, in cui le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la legittimità del provvedimento stesso. La limitazione del controllo della Corte si impone segnatamente allorché il Consiglio si trova a dover operare quale arbitro di interessi confliggenti e ad esercitare, quindi, opzioni nell'ambito delle scelte politiche che rientrano nelle sue proprie responsabilità.
In tale contesto, non si può ritenere che l'istituzione del contingente fissato dal menzionato art. 108 ter fosse manifestamente eccessiva rispetto a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal Consiglio. (v. punti 53-54, 58)
6 Un giudice nazionale può pronunciare provvedimenti provvisori nei confronti di un'autorità non comunitaria, in caso di violazione imminente del diritto comunitario, solo a condizione che:
- lo stesso giudice nutra gravi riserve in ordine alla validità delle disposizioni comunitarie applicate da tale autorità e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto impugnato;
- ricorrano gli estremi dell'urgenza e sul richiedente incomba il rischio di un danno grave ed irreparabile e
- il suddetto giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità.
Il fatto che questi provvedimenti provvisori vengano pronunciati nei confronti di un'autorità di un paese o territorio d'oltremare da parte di un giudice di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni del proprio diritto interno, non può modificare le condizioni in base alle quali la tutela provvisoria dei privati dev'essere garantita dinanzi ai giudici nazionali allorché la controversia è fondata sul diritto comunitario. (v. punto 73 e dispositivo 2)