Elija las funciones experimentales que desea probar

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 61998CJ0402

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Determinazione delle questioni da sottoporre - Competenza esclusiva del giudice nazionale

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2 Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Limiti - Modifica della normativa relativa ad un'organizzazione comune dei mercati - Modifiche apportate al regime dei premi nel settore del tabacco greggio - Potere discrezionale delle istituzioni

3 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Sostituzione di un regime di quote di trasformazione con un sistema di quote di produzione nel corso di un anno di produzione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 711/95; regolamento (CE) della Commissione n. 1066/95]

Massima

1 L'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) prevede una collaborazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento non contenzioso, indipendente da ogni iniziativa delle parti e nel corso del quale queste ultime sono solamente invitate a presentare le loro osservazioni. Ai sensi di detto articolo, spetta al giudice nazionale e non alle parti della controversia principale adire la Corte. Essendo quindi riservata al giudice nazionale la facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte, le parti non possono modificarne il tenore.

(v. punto 29)

2 Pur se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, e ciò in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento. Ciò vale riguardo alla determinazione dei premi pagati dall'impresa di trasformazione al momento della fornitura del tabacco da parte dei produttori tradizionali, che possono essere ridotti da un anno all'altro.

(v. punti 37, 53)

3 Il fatto che, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio, il regime di quote di trasformazione sia stato sostituito, nel corso di un anno di produzione, con un sistema di quote di produzione ad opera del regolamento n. 711/95, che modifica il regolamento n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, non costituisce una violazione del principio del legittimo affidamento né una violazione dei principi sui quali si fonda la detta organizzazione comune di mercato, posto che a partire dal 30 luglio 1992, data di pubblicazione del regolamento ultimo citato, gli operatori economici interessati erano a conoscenza, già prima della messa a dimora delle piantine, che avviene in Italia verso la fine del mese di aprile, dell'applicazione del sistema delle quote di produzione al raccolto 1995 nonché dei quantitativi disponibili riguardo alle varietà coltivate in detto Stato membro per detto raccolto.

Il legittimo affidamento dei produttori di tabacco non è stato leso neppure dalle modifiche del metodo di calcolo delle quote individuali attribuite a questi ultimi apportate con il regolamento n. 1066/95, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento n. 2075/92 in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997, posto che tali modifiche si limitano ad adattare al sistema delle quote di produzione, definitivamente instaurato dal regolamento n. 711/95, le modalità pratiche di tale metodo di calcolo, il quale resta fondato sulla media dei quantitativi consegnati nel trienno precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà, ad esclusione tuttavia del raccolto 1992.

(v. punti 42, 45, 47, 49, 51)

Arriba