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Document 61996CJ0160

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione materiale - Prestazioni previste e prestazioni escluse - Criteri di distinzione - Prestazioni dipendenti da un regime nazionale di previdenza sociale a copertura del rischio della mancanza di autonomia - Inclusione in quanto prestazioni di malattia

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. a)]

2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione malattia - Prestazioni in denaro - Nozione - Regime nazionale di previdenza sociale a copertura del rischio della mancanza di autonomia - Assegno per mancanza di autonomia che si presenta come un sostegno economico che consente di migliorare globalmente il livello di vita delle persone mancanti di autonomia - Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 19, n. 1, 25, n. 1, e 28, n. 1)

3 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione malattia - Lavoratori residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Regime nazionale di previdenza sociale a copertura del rischio della mancanza di autonomia - Prestazioni di malattia in denaro - Condizione di residenza dell'assicurato nel territorio dello Stato di iscrizione - Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 19, n. 1, 25, n. 1, e 28, n. 1)

Massima

4 Una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. In ordine alla prima di tali due condizioni, è pacifico che le disposizioni relative alla concessione delle prestazioni dell'assicurazione mancanza di autonomia attribuiscono ai beneficiari un diritto legalmente definito. Per quanto riguarda la seconda condizione, le prestazioni dell'assicurazione mancanza di autonomia mirano ad estendere, soprattutto dal punto di vista economico, l'autonomia delle persone dipendenti dall'altrui assistenza. In particolare, il sistema realizzato tende ad incoraggiare la prevenzione e la riabilitazione anziché il ricorso alle cure e a favorire il ricorso alle cure a domicilio anziché presso centri di cura. Prestazioni di questo tipo hanno dunque essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia, alla quale esse sono d'altronde connesse sul piano dell'organizzazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone dipendenti dall'altrui assistenza. Di conseguenza, anche se presentano caratteristiche loro proprie, siffatte prestazioni debbono essere considerate alla stregua delle «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

5 Una prestazione quale l'assegno per mancanza di autonomia rientra quindi nel novero delle «prestazioni in danaro» dell'assicurazione malattia, menzionate agli artt. 19, n. 1, lett. b), 25, n. 1, lett. b), e 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71. Infatti, in primo luogo, il versamento dell'assegno è periodico e non è subordinato alla previa effettuazione di determinate spese, quali le spese per cure, né a fortiori alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute. In secondo luogo, l'importo dell'assegno è fisso e indipendente dalle spese realmente sostenute dal beneficiario per sopperire alle necessità della sua vita normale. In terzo luogo, il beneficiario dispone di una grande libertà di utilizzazione delle somme che gli vengono così concesse. In particolare, l'assegno per mancanza di autonomia può essere utilizzato dal beneficiario per farne dono ad una persona della propria famiglia o del proprio ambiente che lo assista gratuitamente. L'assegno per mancanza di autonomia si presenta quindi come un aiuto economico che permette di migliorare globalmente il livello di vita delle persone dipendenti dall'altrui assistenza, così da compensare le maggiori spese dovute allo stato in cui si trovano.

6 Gli artt. 6 e 48, n. 2, del Trattato non ostano a che uno Stato membro imponga a persone che lavorano sul suo territorio, ma risiedono in un altro Stato membro, di versare contributi ad un regime di previdenza sociale che copre il rischio di mancanza di autonomia. Gli artt. 19, n. 1, 25, n. 1, e 28, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ostano invece a che il beneficio di un assegno quale l'assegno per mancanza di autonomia, che costituisce una prestazione di malattia in denaro, venga subordinato alla residenza dell'assicurato sul territorio dello Stato di iscrizione.

Infatti, da un lato, un lavoratore subordinato che risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora beneficia, nello Stato membro di residenza, di prestazioni quali le prestazioni in natura dell'assicurazione mancanza di autonomia in quanto la normativa di quest'ultimo Stato, qualunque sia la denominazione più specifica del sistema di protezione sociale nel quale essa è inserita, preveda l'erogazione di prestazioni in natura per coprire i medesimi rischi coperti dall'assicurazione mancanza di autonomia nello Stato membro di occupazione. Dall'altro, il lavoratore beneficia della corresponsione di prestazioni in danaro quali l'assegno per mancanza di autonomia nello Stato membro in cui risiede, anche se la legislazione di quest'ultimo Stato non prevede prestazioni di questo tipo. Lo stesso dicasi, rispettivamente, per i disoccupati e i titolari di pensioni o rendite riconosciute in applicazione della legislazione di uno Stato membro diverso da quello di residenza

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