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Document 61995CJ0283
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Ambito d'applicazione - Esercizio illecito del gioco d'azzardo - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2)
2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione per i giochi d'azzardo - Facoltà degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell'esenzione - Limiti - Esenzione dall'imposta per i soli giochi d'azzardo leciti - Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)]
1 Benché l'importazione o la cessione di merci che, in ragione di loro particolari caratteristiche, non possono essere messe in commercio né inserite nel circuito economico, come gli stupefacenti o il denaro falso, siano del tutto estranee alle disposizioni della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e non facciano sorgere alcuna obbligazione fiscale in materia d'imposta sul valore aggiunto, per contro, al di fuori di queste ipotesi in cui è esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito ed uno illecito, il principio della neutralità fiscale non consente, in materia di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite.
Tali considerazioni, che si riferiscono all'importazione o alla cessione di merci, si applicano altresì alle prestazioni di servizi come l'organizzazione di giochi d'azzardo. Ora, tali giochi, e in particolare la roulette, sono oggetto di attività lecite in numerosi Stati membri. Poiché le operazioni illecite di esercizio di un gioco d'azzardo sono in concorrenza con attività lecite, il principio della neutralità fiscale osta a che vengano trattate in modo diverso sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che l'esercizio illecito del gioco d'azzardo, nel caso di specie la roulette, rientra nell'ambito di applicazione della sesta direttiva.
2 L'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può assoggettare l'esercizio illecito di un gioco d'azzardo all'imposta sul valore aggiunto quando la medesima attività svolta da una pubblica casa da gioco autorizzata ne è esentata.
Le esenzioni di cui all'art. 13, parte B, devono essere applicate nel rispetto del principio della neutralità del tributo, inerente al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. Tale rilievo s'impone altresì quando gli Stati membri si avvalgono, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della facoltà di stabilire le condizioni e i limiti dell'esenzione. Ora, il principio della neutralità fiscale non consente, in materia di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite. Ne consegue che gli Stati membri non possono limitare l'esenzione ai soli giochi d'azzardo leciti.