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Documento 61995CJ0192
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Diritto comunitario - Effetto diretto - Tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Restituzione - Diniego - Presupposti - Traslazione totale e realizzazione di un arricchimento senza causa a favore dell'operatore - Esistenza di un obbligo stabilito dalla legge a carico dell'operatore di trasferire il tributo sull'acquirente - Incidenza - Mancanza di presunzione di traslazione totale - Presa in considerazione di un eventuale pregiudizio causato dal tributo malgrado la sua traslazione
Uno Stato membro può opporsi al rimborso all'operatore di un tributo nazionale percepito in violazione del diritto comunitario solo quando è dimostrato che l'onere del tributo è stato interamente a carico di un altro soggetto e il rimborso di cui fruirebbe il detto operatore comporterebbe per il medesimo un arricchimento senza causa. Tocca ai giudici nazionali accertare, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, se ricorrono tali presupposti. Qualora sia stata trasferita soltanto una parte del tributo, le autorità nazionali hanno il dovere di rimborsare all'operatore l'importo che non è stato trasferito. L'esistenza di un eventuale obbligo stabilito dalla legge di incorporare il tributo nel prezzo di costo non consente di presumere che l'onere del tributo sia stato interamente trasferito, nemmeno nell'ipotesi in cui la violazione di un siffatto obbligo comporterebbe una sanzione.
Qualora, nonostante che il tributo sia stato trasferito sull'acquirente, le norme nazionali consentano all'operatore di far valere un pregiudizio cagionato dall'imposizione del tributo illegittimo, e che esclude, in tutto o in parte, l'arricchimento senza causa, compete al giudice nazionale trarne le debite conseguenze. Un siffatto pregiudizio potrebbe derivare in particolare dal fatto che il tributo illegittimo, aumentando il prezzo dei prodotti importati, ha prodotto l'effetto di ridurre il volume delle vendite dell'operatore, e quindi l'utile dello stesso.