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Document 61994CJ0193

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Patente di guida ° Obbligo di sostituzione della patente rilasciata dallo Stato membro d' origine con una equipollente dello Stato membro ospitante ° Ammissibilità sino all' attuazione della direttiva 91/439

(Trattato CE, art. 52; direttiva del Consiglio 91/439/CEE)

2. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Patente di guida ° Inosservanza dell' obbligo di sostituzione della patente rilasciata dallo Stato membro di origine con una equipollente dello Stato membro ospitante ° Equiparazione alla guida senza patente ° Sanzioni penali ° Sanzioni sproporzionate ° Inammissibilità

(Trattato CE, art. 52; direttiva del Consiglio 80/1263/CEE)

Massima

1. Allo stato attuale del diritto comunitario e prima dell' attuazione della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, l' art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro imponga che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sostituisca il detto documento con una patente dello Stato membro ospitante entro un anno dal momento dell' acquisto della residenza abituale nel territorio del detto Stato per ivi continuare a godere del diritto di guidare un autoveicolo.

Infatti, in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, il Consiglio, al quale incombeva l' obbligo di realizzare l' armonizzazione delle condizioni per il rilascio delle patenti di guida e di prevederne il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone derivanti dall' obbligo di munirsi di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro ospitante, era autorizzato a procedere gradualmente a detta armonizzazione ed era pertanto abilitato a consentire agli Stati membri d' imporre, in via transitoria, il detto obbligo di sostituzione.

2. L' art. 52 del Trattato osta a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che avrebbe potuto ottenere una patente dello Stato ospitante in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro, ma che non abbia proceduto a detta sostituzione nel termine prescritto, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza penalmente sanzionata con la detenzione o con una pena pecuniaria, in considerazione delle conseguenze che discendono dall' esistenza di precedenti giudiziari in relazione all' esercizio di un' attività lavorativa autonoma o dipendente, in particolare riguardo all' accesso a talune professioni o funzioni, il che costituirebbe una restrizione ulteriore e duratura alla libera circolazione delle persone.

Infatti, gli Stati membri i quali, in assenza di una disciplina comunitaria in materia, rimangono competenti a sanzionare la violazione dell' obbligo di sostituzione della patente di guida, che essi possono imporre in forza della direttiva 80/1263, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria, non possono tuttavia comminare sanzioni sproporzionate che creerebbero un ostacolo alla libera circolazione delle persone, data l' incidenza che il diritto di condurre un autoveicolo ha sull' esercizio effettivo dei diritti connessi a detta libertà. L' equiparazione alla guida senza patente, comportando l' applicazione di sanzioni penali, anche se pecuniarie, è sproporzionata per un duplice motivo: da un lato, perché il rilascio di una patente di guida da parte di uno Stato membro in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro non costituisce il fondamento del diritto di condurre un autoveicolo nel territorio dello Stato ospitante, attribuito direttamente dal diritto comunitario, ma l' attestazione dell' esistenza di un simile diritto, e perché l' obbligo di sostituzione risponde quindi essenzialmente ad esigenze inerenti alla gestione amministrativa; dall' altro, per le conseguenze che essa comporta per il futuro professionale dell' interessato.

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