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Document 61994CJ0331
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposta sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Sesta direttiva ° Ambito d' applicazione territoriale ° Prestazioni di trasporto effettuate nel territorio degli Stati membri ° Crociere circolari che si svolgono nelle acque territoriali e internazionali ° Obbligo di assoggettamento per il tratto situato nelle acque territoriali ° Inadempimento ° Giustificazione ° Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, 9, n. 2, e 28, n. 5)
La specifica norma di riferimento per le prestazioni di trasporto di cui all' art. 9, n. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, mira a garantire che ogni Stato membro assoggetti all' imposta le prestazioni di trasporto per i tratti percorsi nel proprio territorio. Viene meno dunque agli obblighi ad esso incombenti in forza di questa disposizione e dell' art. 2 della direttiva lo Stato membro che esenti dall' imposta sul valore aggiunto le crociere che utilizzano navi battenti bandiera nazionale e che non fanno scalo in un porto straniero per il tratto situato nelle sue acque territoriali. Lo Stato membro inadempiente non può, al riguardo, giustificare l' inadempimento facendo valere difficoltà di ordine pratico da esso incontrate, l' esiguità del gettito d' imposta di cui trattasi, la mancanza del regime IVA definitivo dei trasporti di persone previsto dall' art. 28, n. 5, della direttiva, ovvero l' esenzione dall' IVA di cui fruiscano i trasporti marittimi internazionali o le crociere organizzate dalle imprese di paesi terzi.