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Document 61991CJ0327

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti che producono effetti giuridici ° Conclusione da parte della Commissione di un accordo internazionale

(Trattato CEE, art. 173, primo comma)

2. Accordi internazionali ° Accordi della Comunità ° Conclusione ° Capacità posseduta dalla Comunità e non dalle sue istituzioni

(Trattato CEE, artt. 210 e 228)

3. Accordi internazionali ° Accordi della Comunità ° Conclusione ° Art. 228 del Trattato ° Ripartizione delle competenze ° Attribuzione alle diverse istituzioni di competenze specifiche ° Competenza di principio del Consiglio ° Competenza della Commissione ° Carattere derogatorio ° Interpretazione estensiva ° Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 228; Trattato CEEA, art. 101, terzo comma)

4. Accordi internazionali ° Accordi della Comunità ° Conclusione ° Incompetenza della Commissione a concludere con uno Stato terzo un accordo nel campo dell' applicazione delle norme di concorrenza

(Trattato CEE, artt. 89 e 228; regolamenti del Consiglio nn. 17 e 4064/89)

Massima

1. Affinché un ricorso sia ricevibile ai sensi dell' art. 173, primo comma del Trattato, l' atto impugnato dev' essere un atto di un' istituzione che produce effetti giuridici. Quando dal testo stesso di un accordo concluso dalla Commissione con uno Stato terzo risulta che quest' ultimo mira a produrre tali effetti, l' atto con cui la Commissione ha inteso concludere l' accordo deve poter costituire oggetto di un ricorso d' annullamento. Infatti l' esercizio delle competenze devolute alle istituzioni della Comunità nel campo internazionale non può essere sottratto al controllo giurisdizionale di legittimità previsto dall' art. 173 del Trattato.

2. La Comunità, alla quale l' art. 210 del Trattato conferisce la personalità giuridica, è l' unica ad essere dotata della capacità di vincolarsi mediante la conclusione di accordi con uno Stato terzo o un' organizzazione internazionale, capacità di cui sono prive le sue istituzioni.

3. In tema di stipulazione dei trattati, l' art. 228 del Trattato costituisce una norma autonoma e generale di portata costituzionale, in quanto attribuisce alle istituzioni comunitarie determinate competenze.

Il fatto che la disposizione di cui al n. 1 di tale articolo, secondo cui la competenza a concludere accordi internazionali spetta al Consiglio, conosca una deroga, poiché detta competenza si esercita con riserva delle competenze riconosciute alla Commissione, non può essere fatto valere da quest' ultima per rivendicare, facendo riferimento alla prassi o procedendo ad un ragionamento per analogia con l' art. 101, terzo comma, del Trattato CEEA, competenze che non le sono attribuite dal Trattato.

4. Anche se la Commissione è competente, ai sensi dell' art. 89 del Trattato, nonché dei regolamenti nn. 17 ed 4064/89, ad adottare decisioni individuali di applicazione delle norme sulla concorrenza, essa non è tuttavia competente a concludere con uno Stato terzo un accordo internazionale in questo stesso settore. Infatti, questa competenza interna non è tale da modificare la ripartizione delle competenze tra le istituzioni comunitarie in materia di conclusione di accordi internazionali, ripartizione che è fissata dall' art. 228 del Trattato.

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