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Document 61990CJ0048
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Concorrenza - Imprese pubbliche - Imprese alle quali gli Stati membri conferiscono diritti speciali o esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale - Poteri della Commissione - Emanazione di decisioni che precisano concretamente gli obblighi degli Stati membri - Liceità
(Trattato CEE, art. 90, n. 3)
2. Concorrenza - Imprese pubbliche - Sorveglianza del comportamento degli Stati membri per quanto riguarda le imprese pubbliche - Diritti della difesa degli Stati membri e delle imprese - Portata
(Trattato CEE, art. 90, n. 3)
1. L' art. 90, n. 3, del Trattato incarica la Commissione di vigilare sull' osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro imposti per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tale scopo mediante direttive e decisioni.
Adottata in considerazione di una determinata situazione in uno o più Stati membri, una decisione della Commissione implica necessariamente la valutazione della situazione stessa alla luce del diritto comunitario e determina le conseguenze che ne derivano per lo Stato membro di cui trattasi, tenuto conto del compito particolare affidato ad un' impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale.
Se non si voule privare di qualsiasi efficacia pratica il potere di adottare delle decisioni attribuito alla Commissione dall' art. 90, n. 3, si deve ammettere che questa ha il potere di accertare che un determinato provvedimento satale è incompatibile con le norme del Trattato e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare.
Tale potere si rivela del pari indispensabile per consentire alla Commissione di adempiere il compito affidatole dagli artt. 85-93 del Trattato di vigilare sull' applicazione delle norme in materia di concorrenza non alterata nel mercato comune.
La Commissione sarebbe infatti nell' impossibilità di adempiere per intero il proprio compito se potesse unicamente reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese senza poter agire direttamente, a norma dell' art. 90, n. 3, del Trattato, contro gli Stati membri che adottino o conservino in vigore, per quanto riguarda le imprese pubbliche e quelle alle quali essi attribuiscono diritti speciali od esclusivi, dei provvedimenti che abbiano analoghe conseguenze anticoncorrenziali.
Tale potere non sconfina nei poteri che l' art. 169 del Trattato attribuisce alla Corte.
2. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto per questa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e dev' essere garantito anche in assenza di norme specifiche. Applicato al procedimento di sorveglianza, da parte della Commissione, del comportamento degli Stati membri per quanto riguarda le imprese pubbliche, questo principio esige che allo Stato membro venga inviata, prima dell' adozione della decisione a norma dell' art. 90, n. 3, del Trattato, un' esposizione precisa e completa degli addebiti che la Commissione intende formulare nei suoi confronti e che lo Stato membro sia messo in grado di manifestare in modo adeguato il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate da terzi interessati. L' impresa diretta beneficiaria del provvedimento statale criticato e nominativamente indicata in quest' ultimo dispone del diritto di essere sentita previamente all' adozione della decisione che si riferirà ad essa espressamente e di cui essa sopporterà direttamente le conseguenze economiche.