This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61991CJ0201
Massime della sentenza
Massime della sentenza
++++
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratori frontalieri in disoccupazione completa ° Diritto alle prestazioni dello Stato membro di residenza ° Calcolo delle prestazioni a partire dalla retribuzione precedente ° Presa in conto della retribuzione effettivamente percepita, senza applicazione di un massimale eventualmente previsto dalla normativa dello Stato di occupazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 68, n. 1, e 71, n. 1, lett. a), ii)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disposizioni finanziarie ° Norme comunitarie di conversione delle monete ° Calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa ° Norme vigenti prima della modifica del regolamento n. 574/72 da parte del regolamento n. 1249/92
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, art. 107]
1. Gli artt. 68, n. 1, e 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero, ai sensi dell' art. 1, lett. b) di questo regolamento, in disoccupazione completa, l' ente competente dello Stato membro di residenza, la cui normativa nazionale prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull' importo della retribuzione precedente, deve calcolare queste prestazioni tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore per l' ultima occupazione che ha svolto nello Stato membro in cui era occupato prima del sopravvenire della disoccupazione. Nel calcolo di queste prestazioni, l' ente dello Stato di residenza non può applicare alla retribuzione che serve come base per il calcolo di dette prestazioni i massimali previsti dalla normativa dello Stato di occupazione.
2. L' art. 107 del regolamento n. 574/72 dev' essere interpretato nel senso che, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in disoccupazione completa e fino all' entrata in vigore del regolamento n. 1249/92, l' ultima retribuzione percepita nello Stato di occupazione doveva essere convertita in base al corso ufficiale del giorno del pagamento.