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Dokumentas 61987CJ0301

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

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1 . Aiuti concessi dagli stati - Progetti di aiuti - Mancata notificazione - Realizzazione prima della decisione finale della Commissione - Potere di ingiunzione della Commissione - Rifiuto di ottemperare all' ingiunzione - Conseguenze

( Trattato CEE, art . 93, nn . 2 e 3 )

2 . Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Aiuti di stato - Esame dei progetti di aiuti da parte della Commissione - Durata inconsueta - Giustificazione - Atteggiamento dello stato membro interessato

( Trattato CEE, art . 93 )

3 . Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione - Esame dei progetti di aiuti - Portata

( Trattato CEE, art . 93, n . 2 )

4 . Aiuti concessi dagli stati - Decisione con cui la Commissione constata che un aiuto non notificato è incompatibile col mercato comune - Obbligo di motivazione - Portata

( Trattato CEE, articoli 93, n . 3, e 190 )

5 . Aiuti concessi dagli stati - Nozione - Contributi finanziari concessi da uno stato ad un' impresa - Criterio di valutazione - Situazione dell' impresa rispetto al mercato privato dei capitali

( Trattato CEE, art . 92 )

6 . Aiuti concessi dagli stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che si possono considerare compatibili col mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Riferimento al contesto comunitario - Alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune

(( Trattato CEE, art . 92, n . 3, lett . c ) ))

Massima

1 . Lo scopo dell' obbligo di notificare i progetti di aiuti, enunciato nell' art . 93, n . 3, prima frase, del trattato è quello di garantire alla Commissione la possibilità di esercitare, tempestivamente e nell' interesse generale della Comunità, il suo controllo su ogni progetto tendente ad istituire o modificare aiuti, mentre il divieto di esecuzione, sancito dall' art . 93, n . 3, ultima frase, mira a garantire che gli effetti del regime di aiuti non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per avviare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n . 2 dello stesso articolo .

L' efficacia del sistema sopra esaminato postula l' adozione di provvedimenti cautelari volti ad ostacolare l' inosservanza delle norme di cui all' art . 93, n . 3, del trattato, nonché l' impugnabilità di detti provvedimenti, al fine di tutelare i legittimi interessi degli Stati membri . Pertanto, qualora constati che un aiuto è stato istituito o modificato senza essere stato notificato, la Commissione dispone di un potere di ingiunzione e può, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, ingiungergli, per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell' esame dell' aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune . Essa dispone del medesimo potere nel caso in cui l' aiuto le sia stato notificato, ma lo Stato membro, senza attendere l' esito del procedimento ex art . 93, nn . 2 e 3, del trattato, proceda all' erogazione dell' aiuto contrariamente al divieto previsto al n . 3 dell' articolo .

Qualora lo Stato membro si conformi integralmente all' ingiunzione della Commissione, questa è tenuta ad esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune, conformemente alla procedura prevista dall' art . 93, nn . 2 e 3, del trattato . Per contro, nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l' ingiunzione della Commissione, quest' ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone . Se del caso, la decisione può esigere il recupero dell' importo dell' aiuto già versato .

Se lo Stato membro non sospende il versamento dell' aiuto, nonostante l' ingiunzione rivoltagli dalla Commissione, quest' ultima ha il diritto, pur proseguendo l' esame quanto al merito, di adire direttamente la Corte allo scopo di far dichiarare la violazione del trattato . Siffatta azione si giustifica, data l' urgenza, poiché si è emanato un provvedimento ingiuntivo dopo che lo Stato membro è stato posto in condizioni di presentare le sue osservazioni e dunque al termine di un procedimento precontenzioso in contraddittorio, come nel caso dell' azione ex art . 93, n . 2, secondo comma, del trattato, la quale è una semplice variante del ricorso per inadempimento, specificamente adattata ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune .

2 . La Commissione non infrange il principio generale della certezza del diritto quando, non essendo stata informata in tempo utile, ai sensi dell' art . 93, n . 3, del trattato, al fine di presentare le proprie osservazioni sui progetti di aiuti e non avendo ricevuto altro che ragguagli molto limitati, essa si concede un periodo di riflessione e di indagine prima di procedere alla messa in mora dello Stato membro interessato, come previsto dall' art . 93, n . 2 . Non le si può nemmeno rimproverare di aver lasciato trascorrere parecchio tempo prima di prendere una decisione definitiva quando, per il comportamento dello Stato membro interessato, essa sia venuta in possesso solo con molto ritardo di tutti gli elementi indispensabili per esaminare la compatibilità degli aiuti col mercato comune .

3 . Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e deve essere garantito anche se non vi è una normativa specifica . Applicato all' esame dei progetti di aiuti effettuato dalla Commissione, questo principio esige che lo Stato membro sia posto in grado di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate dai terzi interessati a norma dell' art . 93, n . 2, del trattato, osservazioni sulle quali la Commissione intende fondare la propria decisione . Qualora lo Stato membro non sia stato posto in grado di commentare tali osservazioni, la Commissione non può prenderle in considerazione nella sua decisione contro detto stato senza violare i diritti della difesa . Affinché un' infrazione del genere comporti un annullamento è tuttavia necessario stabilire che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso .

4 . Quando un aiuto è stato concesso da uno Stato membro senza averne in precedenza notificato il progetto alla Commissione, la decisione con cui si constata l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune non ha bisogno di essere motivata con una valutazione delle effettive conseguenze degli aiuti già versati sulla concorrenza o sugli scambi fra Stati membri . Decidendo altrimenti si finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell' obbligo di notifica di cui all' art . 93, n . 3, del trattato, a detrimento di quelli che notificano i progetti di aiuti .

5 . Allo scopo di determinare se i contributi finanziari concessi da uno Stato membro ad un' impresa costituiscano aiuti statali occorre applicare il criterio delle possibilità che avrebbe l' impresa di ottenere sul mercato dei capitali le somme di cui trattasi .

6 . Nella sfera di applicazione dell' art . 92, n . 3, del trattato, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d' ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario . La Commissione non va oltre i limiti del proprio potere discrezionale quando ritiene che gli aiuti che hanno ridotto i costi dell' impresa beneficiaria, indebolendo così la competitività di altri produttori nella Comunità, col rischio di costringerli a ritirarsi dal mercato sebbene avessero potuto proseguire la loro attività sino a quel momento grazie ad una ristrutturazione ed a miglioramenti produttivi e qualitativi finanziati con i propri mezzi, non possono fruire della deroga prevista dall' art . 92, n . 3, lett . c ), del trattato a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di certe attività o di certe regioni economiche, allorché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune .

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