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Document 61984CJ0165

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - REGOLAMENTI - APPLICAZIONE PER ANALOGIA - PRESUPPOSTI

( REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 2029/82 E 2655/82 )

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - CERTIFICATI D ' IMPORTAZIONE - FACOLTA DI ANNULLAMENTO OFFERTA DAL REGOLAMENTO N . 2655/82 AGLI IMPORTATORI DI MERCI DELLA SOTTOVOCE 07.06 A DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ORIGINARIE DI PAESI TERZI DIVERSI DALLA TAILANDIA - ESTENSIONE ALLE IMPORTAZIONI DELLE STESSE MERCI ORIGINARIE DELLA TAILANDIA E SOGGETTE AL REGOLAMENTO N . 2029/82 - PRESUPPOSTI IDENTICI QUANTO AL TERMINE ED AL PROCEDIMENTO

( REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 2029/82 E 2655/82 , ART . 3 , N . 6 )

Massima

1 . IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DI UN REGOLAMENTO E NORMALMENTE DEFINITO DALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO STESSO E NON PUO , IN LINEA DI PRINCIPIO , ESSERE ESTESO A SITUAZIONI DIVERSE DA QUELLE CHE ESSO HA INTESO DISCIPLINARE . LA SITUAZIONE PUO TUTTAVIA ESSERE DIVERSA IN DETERMINATI CASI ECCEZIONALI .

GLI OPERATORI ECONOMICI POSSONO AD ESEMPIO CHIEDERE L ' APPLICAZIONE PER ANALOGIA DI UN REGOLAMENTO , CHE NORMALMENTE NON SAREBBE APPLICABILE NEI LORO CONFRONTI , PURCHE DIMOSTRINO CHE IL REGIME GIURIDICO CUI SONO SOGGETTI E PERFETTAMENTE SIMILE A QUELLO DI CUI DOMANDANO L ' APPLICAZIONE PER ANALOGIA ED INOLTRE IMPLICA UN ' OMISSIONE INCOMPATIBILE CON UN PRINCIPIO GENERALE DI DIRITTO COMUNITARIO ED ALLA QUALE L ' APPLICAZIONE ANALOGICA CONSENTE DI OVVIARE .

2 . L ' ART . 3 , N . 6 , DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2655/82 , RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGIME D ' IMPORTAZIONE , NEL 1982 , PER LE MERCI DELLA SOTTOVOCE 07.06 A DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ORIGINARIE DI PAESI TERZI DIVERSI DALLA TAILANDIA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE SI APPLICA ALLA SITUAZIONE DEGLI IMPORTATORI DALLA TAILANDIA DI MERCI DI DETTA SOTTOVOCE DOGANALE , SITUAZIONE DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2029/82 .

IN CASO DIVERSO , INFATTI , GLI IMPORTATORI DI DETTE MERCI ORIGINARIE DELLA TAILANDIA I QUALI , FINO ALL ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2029/82 , ERANO SOGGETTI AD UN REGIME GIURIDICO PERFETTAMENTE SIMILE A QUELLO IN VIGORE PER GLI IMPORTATORI DELLE STESSE MERCI ORIGINARIE DI ALTRI PAESI TERZI ED ERANO QUINDI , NELLO STESSO MODO DI QUESTI , ATTI A FRUIRE DI PROVVEDIMENTI DETTATI DA CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO , SI TROVEREBBERO IN UNA SITUAZIONE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COMUNITARIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SI TROVINO IN SITUAZIONI ANALOGHE .

L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 3 , N . 6 , DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2655/82 ALLE IMPORTAZIONI DI MERCI DELLA SOTTOVOCE 06.07 A DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ORIGINARIE DELLA TAILANDIA DEVE EFFETTUARSI ALLE CONDIZIONI DI SCADENZA E DI PROCEDURA CONTEMPLATE DA DETTE DISPOSIZIONI .

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