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Document 61974CJ0008
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . RESTRIZIONI QUANTITATIVE - ABOLIZIONE - MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE
( TRATTATO CEE, ART . 30 )
2 . RESTRIZIONI QUANTITATIVE - ABOLIZIONE - MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE - DENOMINAZIONE D' ORIGINE DI UN PRODOTTO - MISURE DI GARANZIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI
( TRATTATO CEE, ART . 30, 36 )
3 . CONCORRENZA - INTESE - CONTRATTO D' ESCLUSIVA - DIVIETO - APPLICAZIONE - CANONI
( TRATTATO CEE, ART . 85 )
4 . CONCORRENZA - INTESE - CONTRATTO D' ESCLUSIVA - DIVIETO - APPLICAZIONE - CONTESTO ECONOMICO E GIURIDICO
( TRATTATO CEE, ART . 85 )
1 . OGNI NORMATIVA COMMERCIALE DEGLI STATI MEMBRI CHE POSSA OSTACOLARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ATTO O IN POTENZA, GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI VA CONSIDERATA COME UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE .
2 . FINCHE NON SARA STATO ISTITUITO UN REGIME COMUNITARIO CHE GARANTISCA AI CONSUMATORI L' AUTENTICITA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI UN PRODOTTO, GLI STATI MEMBRI CHE INTENDANO ADOTTARE PROVVEDIMENTI CONTRO COMPORTAMENTI SLEALI IN TALE SETTORE POSSONO FARLO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE TALI PROVVEDIMENTI SIANO RAGIONEVOLI E CHE NON SIANO UTILIZZATI AI FINI D' UNA DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA O D' UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI . DI CONSEGUENZA, LO STATO MEMBRO CHE RICHIEDA UN CERTIFICATO DI ORIGINE PIU FACILMENTE OTTENIBILE DALL' IMPORTATORE DIRETTO D' UN PRODOTTO, CHE NON DA CHI ABBIA ACQUISTATO REGOLARMENTE IL MEDESIMO PRODOTTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO ( DIVERSO DAL PAESE D' ORIGINE ) DOV' ESSO SI TROVAVA IN LIBERA PRATICA, PONE IN ESSERE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA INCOMPATIBILE COL TRATTATO .
3 . UN CONTRATTO D' ESCLUSIVA RICADE SOTTO IL DIVIETO DELL' ART . 85 QUALORA OSTACOLI, DI DIRITTO O DI FATTO, L' IMPORTAZIONE D' UN PRODOTTO DA ALTRI STATI MEMBRI NELLA ZONA D' ESCLUSIVA AD OPERA DI PERSONE DIVERSE DAL CONCESSIONARIO ESCLUSIVO .
4 . PIU PRECISAMENTE, UN CONTRATTO D' ESCLUSIVA PUO' OSTACOLARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI ED ALTERARE LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA, QUANDO ESSO PERMETTA AL CONCESSIONARIO DI IMPEDIRE LE IMPORTAZIONI PARALLELE DA ALTRI STATI MEMBRI NELLA ZONA DI ESCLUSIVA, GRAZIE ALL' EFFETTO COMBINATO DELL' ACCORDO E DI UNA NORMA INTERNA CHE AMMETTA ESCLUSIVAMENTE UN DETERMINATO MEZZO DI PROVA DELL' ORIGINE D' UN PRODOTTO . UN' ESATTA VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE RICHIEDE L' ESAME NON SOLTANTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DAL CONTRATTO, MA ALTRESI' DEL CONTESTO ECONOMICO E GIURIDICO IN CUI IL MEDESIMO SI COLLOCA . IN PARTICOLARE, SI DOVRA TENER CONTO DELL' EVENTUALE ESISTENZA DI CONTRATTI ANALOGHI STIPULATI DAL MEDESIMO PRODUTTORE CON CONCESSIONARI DI ALTRI STATI MEMBRI . LA SENSIBILE DIFFERENZA DEI PREZZI PRATICATI NELL' UNO O NELL' ALTRO STATO MEMBRO COSTITUISCE UN INDIZIO SIGNIFICATIVO .