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Document 62018CO0367
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2019.
María Teresa Aragón Carrasco e a. contro Administración del Estado.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Clausola 5 – Indennità in caso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Assenza di indennità in caso di cessazione delle funzioni di lavoratori rientranti nel personale reclutato occasionalmente.
Causa C-367/18.
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2019.
María Teresa Aragón Carrasco e a. contro Administración del Estado.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Clausola 5 – Indennità in caso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Assenza di indennità in caso di cessazione delle funzioni di lavoratori rientranti nel personale reclutato occasionalmente.
Causa C-367/18.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2019 – Aragón Carrasco e a.
(causa C‑367/18) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Clausola 5 – Indennità in caso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Assenza di indennità in caso di cessazione delle funzioni di lavoratori rientranti nel personale reclutato occasionalmente»
1. |
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Condizioni di lavoro – Nozione – Indennità versata ad un lavoratore a seguito della risoluzione del suo contratto – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punto 33) |
2. |
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile – Nozione – Lavoratori che si trovano in una situazione comparabile – Criteri di valutazione – Natura del lavoro, condizioni di formazione e condizioni di impiego – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1) (v. punti 35, 37) |
3. |
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Nozione – Indennità in caso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Mancata indennità all’atto della cessazione dalle funzioni dei lavoratori rientranti nel personale reclutato occasionalmente e che esercita missioni di fiducia o di consulenza speciale – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 40‑48, dispositivo 1) |
4. |
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale – Irricevibilità (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2) (v. punti 53, 54, 57‑60, dispositivo 2) |
Dispositivo
1) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che non prevede il versamento di un’indennità ai lavoratori assunti in qualità di personale reclutato occasionalmente che esercitano missioni di fiducia o di consulenza speciale, come quelli di cui al procedimento principale, in occasione della cessazione dal servizio discrezionale, mentre è concessa un’indennità agli agenti contrattuali a durata indeterminata in occasione della risoluzione del loro contratto di lavoro per una ragione obiettiva. |
2) |
La seconda e la terza questione poste dal Tribunale Supremo (Corte suprema, Spagna) sono manifestamente irricevibili. |
( 1 ) GU C 294 del 20.8.2018.