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Document 62017TJ0610

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019.
ICL-IP Terneuzen, BV e ICL Europe Coöperatief UA contro Commissione europea.
REACH – Sostanze soggette ad autorizzazione – Inclusione dell’1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Volume – Fascicolo di registrazione – Dati – Raggruppamento di sostanze – Principio di buona amministrazione – Diritto alla libertà di commercio e d’impresa – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Parità di trattamento.
Causa T-610/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:637

Causa T‑610/17

ICL-IP Terneuzen, BV
e
ICL Europe Coöperatief UA

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019

«REACH – Sostanze soggette ad autorizzazione – Inclusione dell’1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Volume – Fascicolo di registrazione – Dati – Raggruppamento di sostanze – Principio di buona amministrazione – Diritto alla libertà di commercio e d’impresa – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Parità di trattamento»

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006)

    (v. punti 75, 158)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obbligo di registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Obbligo informativo per il dichiarante di una sostanza, ai fini dell’aggiornamento dei dati indicati nel fascicolo di registrazione di quest’ultima – Portata

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 14, 17, 19, 21, 27 e 46, e artt. 1, § 3, seconda frase, e 22, § 1, c)]

    (v. punti 76‑83, 87‑92, 112)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Raggruppamento di sostanze – Obbligo per la Commissione di realizzare una valutazione della disponibilità delle adeguate sostanze o tecnologie, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 60, § 4)

    (v. punti 166, 167)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Determinazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dell’ordine di priorità delle sostanze candidate – Elenco non esaustivo di criteri – Margine di discrezionalità della Commissione – Presa in considerazione di un criterio di raggruppamento tra due sostanze – Ammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 58, § 3)

    (v. punti 186‑188)

Sintesi

In data 20 settembre 2019, nella sentenza ICL IP Terneuzen e ICL Europe Coöperatief/Commissione (T‑610/17), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento 2017/999 ( 1 ). Esso si è pronunciato in particolare sulla portata dell’obbligo informativo del dichiarante di una sostanza, ai fini dell’aggiornamento dei dati indicati nel fascicolo di registrazione di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1907/2006 ( 2 ).

Le società ricorrenti sono i dichiaranti della sostanza nPB ( 3 ). Nei loro fascicoli di registrazione, le ricorrenti avevano indicato non soltanto dati concernenti il volume complessivo della sostanza in questione, ma anche dati supplementari concernenti il volume di tale sostanza rientrante nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione. Il volume di una sostanza rientrante nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione è inferiore al suo volume complessivo in quanto il volume relativo agli utilizzi come prodotto intermedio è escluso. Si tratta di un elemento che è preso in considerazione allorché la Commissione decide quale sostanza candidata sia inclusa nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 che indica le sostanze soggette ad autorizzazione. Detto regolamento non prevede esplicitamente l’obbligo di aggiornare tali dati supplementari quando i volumi rientranti nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione sono modificati e ciò potrebbe avere un effetto sulla definizione della priorità della sostanza per quanto concerne la sua inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006.

Il 13 giugno 2017, sulla base del parere favorevole del comitato di regolamentazione e della raccomandazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la Commissione ha adottato il regolamento 2017/999, con il quale l’nPB è stato incluso nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006. Essa ha ritenuto che l’nPB rispondesse ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione e rispondesse pertanto ai criteri per l’inclusione in tale allegato.

I dichiaranti hanno allora proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento del regolamento 2017/999, argomentando che l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato XIV era prematura, in particolare a causa di errori manifesti di valutazione della Commissione. Infatti, quest’ultima avrebbe erroneamente utilizzato dati risultanti dal fascicolo di registrazione della sostanza, i quali riguardavano tutti gli usi della sostanza, compresi quelli non rientranti, normalmente, nell’ambito dell’autorizzazione, e non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei dati presentati nell’ambito della consultazione pubblica e successivamente ad essa.

In primo luogo, dopo aver rilevato l’esistenza di incoerenze tra i dati indicati al punto 3.5 del fascicolo di registrazione relativi ai volumi per ciascun utilizzo della sostanza in questione e quelli relativi al volume totale della sostanza indicato al punto 3.2 del medesimo fascicolo, il Tribunale ha dichiarato che, alla luce del principio di precauzione, come menzionato all’articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1907/2006, non si può contestare alla Commissione di essersi basata sui primi dati, che indicavano un volume maggiore di detta sostanza rientrante nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione.

In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, che prevede l’obbligo per i dichiaranti di aggiornare i loro fascicoli di registrazione senza indebito ritardo con le nuove informazioni pertinenti e di presentarli di propria iniziativa all’ECHA in caso di modifica di taluni volumi, riguarda le fasce di tonnellaggio complessive previste nel regolamento n. 1907/2006, che devono essere indicate al momento della registrazione di una sostanza, e non la quota di volume che rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione.

Tuttavia, tenuto conto dell’importante ruolo dei dati contenuti nel fascicolo, in quanto costituiscono la principale fonte di informazione per la definizione delle priorità effettuata dall’ECHA, e considerata la responsabilità del dichiarante riguardo ai dati, il Tribunale ha statuito che il dichiarante è tenuto ad aggiornare i dati indicati in tempo utile, se tali dati sono pertinenti ai fini delle procedure previste dal regolamento n. 1907/2006, quand’anche non si tratti di dati come quelli di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento in parola, vale a dire di quelli concernenti volumi relativi ai diversi utilizzi di una sostanza.


( 1 ) Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2017, L 150, pag. 7).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

( 3 ) 1‑bromopropano (n‑bromuro di propile, nPB).

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