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Document 62017CJ0330

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2018.
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. contro Germanwings GmbH.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 2, punto 18 – Articolo 23, paragrafo 1 – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea – Informazione – Indicazione del prezzo finale da pagare – Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare – Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Scelta della valuta locale rilevante – Criteri di collegamento.
Causa C-330/17.

Causa C‑330/17

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

contro

Germanwings GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 2, punto 18 – Articolo 23, paragrafo 1 – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea – Informazione – Indicazione del prezzo finale da pagare – Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare – Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Scelta della valuta locale rilevante – Criteri di collegamento»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2018

  1. Trasporti – Trasporti aerei – Norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento n. 1008/2008 – Fissazione delle tariffe – Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte ai passeggeri – Oggetto – Trasparenza dei prezzi

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, considerando 16 e artt. 2, punto 18, e 23, § 1)

  2. Trasporti – Trasporti aerei – Norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento n. 1008/2008 – Fissazione delle tariffe – Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte ai passeggeri – Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Portata – Scelta della valuta locale rilevante – Criteri di collegamento

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, artt. 2, punto 18, e 23, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 27)

  2.  L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto. Tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione.

    Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui un vettore aereo con sede in uno Stato membro in cui l’euro ha corso legale offre in Internet un servizio aereo per il quale il luogo di partenza del volo in questione si trova in un altro Stato membro, nel quale ha corso legale una valuta diversa dall’euro, le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possono essere indicate nella valuta avente corso legale in quest’ultimo Stato membro.

    In tale contesto, non può ammettersi che, scegliendo di esprimere le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari in una valuta diversa dall’euro, i vettori aerei possano rendere più difficile, o addirittura in pratica impossibile, il confronto dei prezzi per i clienti interessati, rimettendo altrimenti fondamentalmente in discussione l’obiettivo dell’efficace comparabilità dei prezzi perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 e, quindi, privando tale disposizione di ampia parte del suo effetto utile. A tal proposito occorre aggiungere che, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, l’efficace comparabilità dei prezzi risulterebbe agevolata ove i vettori aerei indicassero le tariffe aeree passeggeri in una valuta locale obiettivamente collegata al servizio proposto.

    (v. punti 35, 36, 39, 40 e dispositivo)

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