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Document 62016CJ0500

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017.
Caterpillar Financial Services sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzioni – Imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione – Ostacoli a un rimborso dell’IVA pagata in eccedenza – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principi di equivalenza, di effettività e di leale cooperazione – Diritti conferiti ai singoli – Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligo tributario – Effetti di una sentenza della Corte – Principio della certezza del diritto.
Causa C-500/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑500/16

Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

contro

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzioni – Imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione – Ostacoli a un rimborso dell’IVA pagata in eccedenza – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principi di equivalenza, di effettività e di leale cooperazione – Diritti conferiti ai singoli – Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligo tributario – Effetti di una sentenza della Corte – Principio della certezza del diritto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017

Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Restituzione – Modalità – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Imposta dichiarata non dovuta da una sentenza della Corte pronunciata dopo la scadenza del termine di prescrizione applicabile alle domande di rimborso – Applicazione di tale termine – Ammissibilità

(Art. 4, § 3, TUE)

I principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata in eccedenza qualora tale domanda sia stata proposta dal soggetto passivo dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, sebbene da una sentenza della Corte pronunciata successivamente alla scadenza di tale termine risulti che il pagamento dell’IVA oggetto di tale domanda di rimborso non era dovuto.

(v. punto 52 e dispositivo)

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