EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CO0122

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 giugno 2016.
Aktiv Kapital Portfolio AS contro Angel Luis Egea Torregrosa.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Procedura d’ingiunzione di pagamento – Procedura d’esecuzione – Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità di una clausola abusiva – Principio di effettività – Principio dell’autorità della cosa giudicata.
Causa C-122/14.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 giugno 2016 – Aktiv Kapital Portfolio

(causa C‑122/14) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Procedura d’ingiunzione di pagamento — Procedura d’esecuzione — Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità di una clausola abusiva — Principio di effettività — Principio dell’autorità della cosa giudicata»

1. 

Questioni pregiudiziali — Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 22, 23)

2. 

Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Procedimento d’ingiunzione di pagamento — Insussistenza di un potere del giudice nazionale adito per l’esecuzione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione, in assenza di un’opposizione all’ingiunzione proposta dal consumatore — Inammissibilità — Non conformità al principio di effettività — Autorità di cosa giudicata spettante a detta ordinanza — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13) (v. punti 26‑39 e dispositivo)

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale non consenta al giudice adito per l’esecuzione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, neanche quando esso disponga di tutti gli elementi di diritto e di fatto a tal fine necessari, di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e all’origine di detta ordinanza, nel caso in cui, in assenza di opposizione del consumatore all’ingiunzione, il giudice che ha emesso l’ordinanza in parola non fosse legittimato a procedere a un esame siffatto.


( 1 ) GU C 159 del 26.5.2014.

Top