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Document 62013CJ0516

Dimensione Direct Sales e Labianca

Causa C‑516/13

Dimensione Direct Sales Srl

e

Michele Labianca

contro

Knoll International Spa

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 4, paragrafo 1 — Diritto di distribuzione — Nozione di “distribuzione al pubblico” — Offerta di vendita e pubblicità fatta da un commerciante di uno Stato membro sul proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza e a mezzo stampa in un altro Stato membro — Riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore proposti in vendita senza il consenso del titolare del diritto esclusivo di distribuzione — Offerta o pubblicità che non conduce all’acquisto dell’originale o di copie di un’opera protetta»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 maggio 2015

  1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale — Presunzione di rilevanza

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Distribuzione al pubblico — Nozione — Offerta di vendita o pubblicità di opere protette dal diritto d’autore che non conduce all’acquisto dell’originale o di copie — Inclusione — Diritto del titolare del diritto esclusivo di distribuzione di opporsi a siffatte pratiche

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, dal nono all’undicesimo considerando e art. 4, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 17)

  2.  L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso consente ad un titolare del diritto esclusivo di distribuzione di un’opera protetta di opporsi ad un’offerta di vendita o a una pubblicità mirata relativa all’originale o a una copia di tale opera, quand’anche non fosse dimostrato che detta pubblicità abbia dato luogo all’acquisto dell’oggetto protetto da parte di un acquirente dell’Unione, sempre che la pubblicità in parola solleciti i consumatori dello Stato membro in cui l’opera stessa è protetta dal diritto d’autore ad effettuarne l’acquisto.

    Infatti, può sussistere una lesione del diritto esclusivo di distribuzione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, allorché un commerciante, non titolare del diritto d’autore, mette in vendita opere protette o loro copie ed effettua una pubblicità, tramite il proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza o a mezzo stampa, destinata ai consumatori situati sul territorio dello Stato membro in cui tali opere sono protette al fine di sollecitare questi ultimi ad effettuarne l’acquisto.

    Tale interpretazione è conforme agli obiettivi della predetta direttiva, che si evincono dai suoi considerando da 9 a 11, secondo i quali l’armonizzazione del diritto d’autore deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, gli autori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere e il sistema di protezione del diritto d’autore deve essere efficace e rigoroso.

    (v. punti 31, 34, 35 e dispositivo)

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Causa C‑516/13

Dimensione Direct Sales Srl

e

Michele Labianca

contro

Knoll International Spa

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 4, paragrafo 1 — Diritto di distribuzione — Nozione di “distribuzione al pubblico” — Offerta di vendita e pubblicità fatta da un commerciante di uno Stato membro sul proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza e a mezzo stampa in un altro Stato membro — Riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore proposti in vendita senza il consenso del titolare del diritto esclusivo di distribuzione — Offerta o pubblicità che non conduce all’acquisto dell’originale o di copie di un’opera protetta»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 maggio 2015

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale – Presunzione di rilevanza

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Distribuzione al pubblico – Nozione – Offerta di vendita o pubblicità di opere protette dal diritto d’autore che non conduce all’acquisto dell’originale o di copie – Inclusione – Diritto del titolare del diritto esclusivo di distribuzione di opporsi a siffatte pratiche

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, dal nono all’undicesimo considerando e art. 4, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 17)

  2.  L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso consente ad un titolare del diritto esclusivo di distribuzione di un’opera protetta di opporsi ad un’offerta di vendita o a una pubblicità mirata relativa all’originale o a una copia di tale opera, quand’anche non fosse dimostrato che detta pubblicità abbia dato luogo all’acquisto dell’oggetto protetto da parte di un acquirente dell’Unione, sempre che la pubblicità in parola solleciti i consumatori dello Stato membro in cui l’opera stessa è protetta dal diritto d’autore ad effettuarne l’acquisto.

    Infatti, può sussistere una lesione del diritto esclusivo di distribuzione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, allorché un commerciante, non titolare del diritto d’autore, mette in vendita opere protette o loro copie ed effettua una pubblicità, tramite il proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza o a mezzo stampa, destinata ai consumatori situati sul territorio dello Stato membro in cui tali opere sono protette al fine di sollecitare questi ultimi ad effettuarne l’acquisto.

    Tale interpretazione è conforme agli obiettivi della predetta direttiva, che si evincono dai suoi considerando da 9 a 11, secondo i quali l’armonizzazione del diritto d’autore deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, gli autori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere e il sistema di protezione del diritto d’autore deve essere efficace e rigoroso.

    (v. punti 31, 34, 35 e dispositivo)

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