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Document 62012CJ0202
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C‑202/12
Innoweb BV
contro
Wegener ICT Media BV
e
Wegener Mediaventions BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ‘s-Gravenhage)
«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costitutore di una banca dati — Nozione di “reimpiego” — Parte sostanziale del contenuto della banca dati — Metamotore di ricerca specializzato»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013
Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Diritto del costitutore di una banca dati di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto di tale banca dati o di una parte sostanziale di esso (diritto sui generis) – Nozione di reimpiego
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Obiettivo
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9)
Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9 – Diritto del costitutore di una banca dati di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto di tale banca dati o di una parte sostanziale di esso (diritto sui generis) – Nozione di reimpiego – Messa a disposizione in Internet, da parte del suo gestore, di un metamotore di ricerca specializzato – Inclusione – Criteri di valutazione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, § 1 e 2, b)]
V. il testo della decisione.
(v. punti 31-34, 37, 38)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35, 36)
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un operatore che metta in linea su Internet un metamotore di ricerca specializzato effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotore di ricerca specializzato:
— |
fornisca all’utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati; |
— |
traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e |
— |
presenti all’utente finale i risultati trovati con l’aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati. |
(v. punto 54 e dispositivo)
Causa C‑202/12
Innoweb BV
contro
Wegener ICT Media BV
e
Wegener Mediaventions BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ‘s-Gravenhage)
«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costitutore di una banca dati — Nozione di “reimpiego” — Parte sostanziale del contenuto della banca dati — Metamotore di ricerca specializzato»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Diritto del costitutore di una banca dati di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto di tale banca dati o di una parte sostanziale di esso (diritto sui generis) — Nozione di reimpiego
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Obiettivo
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9)
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Diritto del costitutore di una banca dati di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto di tale banca dati o di una parte sostanziale di esso (diritto sui generis) — Nozione di reimpiego — Messa a disposizione in Internet, da parte del suo gestore, di un metamotore di ricerca specializzato — Inclusione — Criteri di valutazione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, § 1 e 2, b)]
V. il testo della decisione.
(v. punti 31-34, 37, 38)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35, 36)
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un operatore che metta in linea su Internet un metamotore di ricerca specializzato effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotore di ricerca specializzato:
— |
fornisca all’utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati; |
— |
traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e |
— |
presenti all’utente finale i risultati trovati con l’aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati. |
(v. punto 54 e dispositivo)