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Document 62012CJ0091
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-91/12
Skatteverket
contro
PCF Clinic AB
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen)
«IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente»
Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Cure mediche o cure alla persona – Nozione – Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico – Inclusione – Presupposto – Criteri di valutazione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)]
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:
— |
prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; |
— |
le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; |
— |
le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, |
— |
per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. |
(v. punto 39 e dispositivo)
Causa C-91/12
Skatteverket
contro
PCF Clinic AB
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen)
«IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente»
Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Cure mediche o cure alla persona — Nozione — Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico — Inclusione — Presupposto — Criteri di valutazione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)]
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:
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prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; |
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le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; |
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le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, |
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per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. |
(v. punto 39 e dispositivo)