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Document 62009CJ0279

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo — Considerazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

2. Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di un anticipo sulle spese giudiziali e/o all’assistenza di un avvocato — Esclusione dal gratuito patrocinio di una persona giuridica che non sia in grado di provvedere a tale anticipo — Ammissibilità — Presupposti — Valutazione da parte del giudice nazionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

Massima

1. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Quanto ai diritti fondamentali, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è necessario tener conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale ha, ai termini dell’art. 6, n. 1, primo comma, TUE, «lo stesso valore giuridico dei trattati». L'art. 51, n. 1, di detta Carta enuncia, infatti, che le disposizioni della stessa si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, secondo le spiegazioni relative all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, le quali, conformemente all’art. 6, n. 1, terzo comma, TUE e all’art. 52, n. 7, della medesima Carta, debbono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima, l’art. 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

(v. punti 29-32)

2. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione può comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento di un anticipo sulle spese giudiziali e/o l’assistenza legale.

Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se sussista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Egli può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.

(v. punti 59-62 e dispositivo)

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