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Document 62009CJ0118

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione

(Art. 234 CE)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Nozione di «diploma»

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/19; direttiva del Consiglio 89/48)

3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Prova attitudinale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/19; direttiva del Consiglio 89/48)

Massima

1. Per valutare se un organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE, questione che appartiene unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. A tal riguardo, l’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (commissione superiore disciplinare degli avvocati in Austria) della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.

(v. punti 22, 23)

2. Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

Difatti, una siffatta persona è certo titolare di un «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata. In particolare, il titolo ottenuto in un altro Stato membro di cui si avvale il relativo possessore attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita nello Stato membro ospitante. Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo, ciò non è vero nel caso del titolo di cui trattasi. Inoltre, la circostanza che detto titolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita nell'altro Stato membro è priva di rilevanza a questo riguardo, dal momento che l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.

(v. punti 32-36, dispositivo 1)

3. La direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino al possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava, l'autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l'accesso alla professione di avvocato, in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro ospitante.

(v. punti 36, 41, dispositivo 2)

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