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Document 62007FO0070(01)
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Sommario dei ricorsi di funzionari
Massime
Procedura – Spese – Liquidazione – Oggetto
(Art. 236 CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 92, n. 1; Statuto dei funzionari, art. 91)
Il legislatore ha istituito un procedimento specifico di liquidazione delle spese quando la controversia tra le parti verte sull’ammontare e sulla natura delle spese ripetibili a seguito di una sentenza o di un’ordinanza con la quale il Tribunale di primo grado ha posto termine ad una controversia e ha statuito sull’onere delle spese. Inoltre, tale procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, diretto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di esborsi sostenuti agli stessi fini, nell’ambito di un’azione diretta a far riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Pertanto, un ricorrente non può legittimamente proporre, sul fondamento dell’art. 236 CE e dell’art. 91 dello Statuto, un ricorso avente in realtà lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.
(v. punti 16 e 17)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑2237, punto 297)