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Document 61998CJ0048

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Unione doganale - Nascita di un'obbligazione doganale in seguito all'inadempimento di un obbligo derivante dalla permanenza di merci in custodia temporanea - Eccezione - «Inadempimenti senza alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale» - Situazioni che possono rientrare in tale nozione - Regime esauriente istituito dalla Commissione in forza dell'autorizzazione conferita dal Consiglio - Legittimità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 204 e 249; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 859]

2 Unione doganale - Nascita di un'obbligazione doganale in seguito all'inadempimento di un obbligo derivante dalla permanenza di merci in custodia temporanea - Eccezione - Inadempimenti che non implicano alcuna «negligenza manifesta» - Significato identico delle espressioni qualificanti la negligenza contenute negli artt. 204, 212 bis e 239 del regolamento n. 2913/92 e nell'art. 859 del regolamento n. 2454/93 - Esistenza di una negligenza manifesta - Criteri valutativi

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 204, n. 1, lett. a), 212 bis e 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 859]

3 Unione doganale - Nascita di un'obbligazione doganale in caso di scadenza del termine di sdoganamento delle merci in custodia temporanea - Eccezione - Obbligo per l'autorità nazionale di prorogare il termine nell'ipotesi di una domanda di proroga presentata in tempo utile - Verifica da parte del giudice nazionale in caso di decisione di rigetto divenuta definitiva

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 859, punto 1)

4 Unione doganale - Destinazione doganale delle merci presentate alla dogana - Proroga del termine per assegnare una destinazione - Presupposto - Circostanze atte a porre il richiedente in una situazione eccezionale - Criteri valutativi - Presentazione di una sola domanda per merci che hanno formato oggetto di varie dichiarazioni sommarie - Ammissibilità - Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 49, n. 1)

5 Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione - Presupposti - Circostanze considerate agli artt. 900-903 del regolamento n. 2454/93 - Assenza di negligenza manifesta dell'operatore economico - Obbligo di verifica incombente all'autorità doganale - Portata

(Regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 899 e 900-905)

6 Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione - Presupposti - Situazione di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93 - Assenza di negligenza manifesta dell'operatore economico - Presupposti cumulativi

[Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 900, n. 1, lett. o)]

Massima

1 L'art. 859 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, contiene una disciplina compiuta e validamente istituita delle inadempienze, di cui all'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2913/92, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato» e che, costituendo un'eccezione alla regola secondo cui l'inadempienza di un obbligo derivante dalla permanenza di una merce in custodia temporanea fa sorgere un'obbligazione doganale, non danno luogo ad un'obbligazione doganale.

Il Consiglio, infatti, da un canto, non si è riservato, nel detto art. 204, la competenza per stabilire in modo compiuto i casi di inadempimento di cui trattasi in tale articolo e, d'altro canto, con l'art. 249 del codice doganale ha incaricato la Commissione di fissare le disposizioni necessarie all'applicazione del detto codice, salve alcune disposizioni specifiche, tra le quali non rientra l'art. 204. Peraltro, se il Consiglio ha fissato nel regolamento base la disciplina essenziale della materia di cui trattasi, esso può delegare alla Commissione il potere generale di adottarne le modalità di attuazione senza dover precisare gli elementi essenziali delle competenze delegate e, a tal fine, una disposizione redatta in termini generici configura un valido fondamento. Inoltre, il regime esauriente istituito dall'art. 859 del regolamento d'attuazione è necessario ed utile per attuare il codice doganale e non è in contrasto con quest'ultimo.

2 Da un lato, ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, gli inadempimenti di obblighi derivanti dalla permanenza di una merce in custodia temporanea, che non abbiano avuto alcuna conseguenza pratica sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, non fanno sorgere un'obbligazione doganale sempreché non rivelino una manifesta negligenza (nella versione tedesca, «grobe Fahrlässigkeit») dell'interessato. Dall'altro, ai sensi dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale e ai sensi degli artt. 899, primo trattino, e 905, n. 1, del regolamento d'attuazione, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione dipende in particolare dal fatto che non vi sia stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza (nella versione tedesca, «offensichtliche Fahrlässigkeit») dell'interessato.

Poiché dal raffronto di tutte le versioni linguistiche delle disposizioni di cui trattasi emerge che le espressioni qualificanti la negligenza non sono utilizzate in modo sistematico, se ne deve dedurre che il legislatore non perseguiva nessuno scopo particolare utilizzando, nella versione tedesca, espressioni differenti. Pertanto, le espressioni qualificanti la negligenza contenute nella normativa pertinente, compresa l'espressione tedesca "offenkundige Fahrlässigkeit" usata all'art. 212 bis del codice doganale, come modificato dal regolamento n. 82/97, hanno tutte un unico e medesimo significato e devono essere intese come aventi ad oggetto la manifesta negligenza (nella versione tedesca, «offensichtliche Fahrlässigkeit»).

Da quanto precede risulta che è impossibile escludere la manifesta negligenza di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale qualora l'obbligazione doganale sia sorta conformemente all'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale in seguito ad un comportamento costitutivo di una manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento di attuazione.

Per valutare, più in particolare, se vi sia «manifesta negligenza» ai sensi dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale occorre tener conto, in particolare, della complessità delle disposizioni il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla scorta di tali criteri, se vi sia o no manifesta negligenza da parte dell'operatore economico.

3 Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti in completa autonomia se la condizione stabilita all'art. 859, punto 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario - vale a dire che avrebbe dovuto essere concessa, ove fosse stata richiesta tempestivamente, una proroga del termine entro il quale la merce avrebbe dovuto ricevere una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato -, è soddisfatta quando una domanda di proroga del termine presentata in tempo utile è stata respinta dalle autorità doganali con provvedimento divenuto definitivo.

4 Solo circostanze atte a porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto ad altri operatori economici che svolgono la stessa attività possono giustificare una proroga del termine relativo alla destinazione doganale delle merci presentate alla dogana di cui all'art. 49, n. 1, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Simili circostanze possono essere rappresentate da fatti straordinari che, sebbene non estranei all'operatore economico, non rientrano tra gli accadimenti ai quali è confrontato ogni operatore economico nell'esercizio della propria professione. Spetta alle autorità doganali ed ai giudici nazionali valutare, nei casi specifici, se sussistano circostanze del genere.

Peraltro, il diritto comunitario non osta a che un operatore economico presenti una sola domanda di proroga del termine prescritto per assegnare una destinazione doganale a merci che hanno formato oggetto di varie dichiarazioni sommarie. Tuttavia, anche nel caso di una domanda unica, una proroga del termine può essere concessa solo per le merci in ordine alle quali il termine per l'assegnazione di una destinazione doganale non è ancora scaduto.

5 A fronte di una domanda di rimborso dei dazi doganali fondata sull'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93, come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento n. 3254/94, disposizione che si applica ai casi in cui le merci avrebbero potuto beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento doganale preferenziale, ma non ai casi in cui le merci avrebbero potuto fruire di altre agevolazioni, l'amministrazione doganale o il giudice nazionale è tenuto, qualora non possa concedere il rimborso richiesto in forza di questa disposizione, ad esaminarne d'ufficio la fondatezza avuto riguardo alle altre disposizioni dell'art. 900 e degli artt. 901-904 del regolamento n. 2454/93, che enumerano circostanze che possono dar luogo a rimborso.

Qualora l'autorità adita non sia in grado, alla luce dei motivi che le sono stati addotti, di prendere una decisione di rimborso o sgravio, essa è tenuta a verificare d'ufficio se esistano elementi di giustificazione «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che necessitano dell'esame della pratica da parte della Commissione.

6 L'autorità doganale o il giudice nazionale, dovendosi pronunciare su una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, non può considerare che l'interessato non ha agito con frode o con manifesta negligenza solo perché si trova nella situazione di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento n. 3254/94.

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