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Document 61995CJ0072

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Diritto comunitario ° Interpretazione ° Testi plurilingui ° Interpretazione uniforme ° Divergenze tra le varie versioni linguistiche ° Sistema e finalità della regolamentazione controversa come base di riferimento

2. Ambiente ° Valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti ° Direttiva 85/337 ° "Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d' acqua" ai sensi dell' allegato II, punto 10, lett. e) ° Nozione ° Lavori su dighe lungo vie navigabili ° Inclusione ° Nozione comprensiva anche delle modifiche di dighe esistenti

[Direttiva del Consiglio 85/337, allegato II, punto 10, lett. e)]

3. Ambiente ° Valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti ° Direttiva 85/337 ° Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle categorie elencate nell' allegato II ° Potere discrezionale degli Stati membri ° Portata e limiti ° Obbligo dei giudici nazionali ° Verifica d' ufficio del rispetto dei limiti del potere discrezionale ° Necessità di assicurare l' efficacia della direttiva in caso di inosservanza di tali limiti

[Direttiva del Consiglio 85/337, artt. 2, n. 1, 4, n. 2, e allegato II, punto 10, lett. e)]

Massima

1. L' interpretazione di una norma di diritto comunitario comporta un raffronto delle sue versioni linguistiche. La necessità di un' interpretazione uniforme di tali versioni implica, in caso di divergenza tra le versioni stesse, che la disposizione in questione dev' essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte.

2. L' espressione "opere di canalizzazione e regolazione di corsi d' acqua" che figura nell' allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano pure alcuni lavori di trattenimento delle acque e di prevenzione delle inondazioni e quindi alcuni lavori relativi alle dighe lungo vie navigabili. In effetti, dal momento che possono avere implicazioni durature sulla composizione del suolo, sulla fauna e sulla flora o, ancora, sul paesaggio, questi lavori possono produrre un impatto considerevole sull' ambiente ai sensi della direttiva.

Peraltro, la medesima espressione deve essere interpretata nel senso che in essa rientra non solo la costruzione di una nuova diga, ma altresì la modifica di una diga esistente mediante il suo spostamento, il suo rafforzamento o ampliamento, la sostituzione di una diga mediante la costruzione di una nuova diga, indipendentemente dal fatto che questa sia più solida o più ampia della precedente, o anche una combinazione di più di tali situazioni.

3. L' art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede che i progetti appartenenti alle categorie elencate nell' allegato II della direttiva formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano e che a tal fine gli Stati membri possono specificare i tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione o fissare criteri e/o soglie limite che consentano di determinare quali progetti debbano formare oggetto di una valutazione. Tale disposizione e l' allegato II, punto 10, lett. e), riguardanti le opere di canalizzazione e regolazione di corsi d' acqua, debbono essere interpretati nel senso che uno Stato membro che fissa, quanto ai progetti relativi alle dighe che debbono costituire oggetto di una valutazione d' impatto, i detti criteri e/o soglie limite in modo tale che, in pratica, la totalità di tali progetti resterebbe a priori sottratta all' obbligo di valutazione di impatto, eccede il margine di discrezionalità riconosciutogli dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva, a meno che la totalità dei progetti esclusi potesse considerarsi, sulla base di una valutazione globale, come inidonea a produrre un impatto ambientale considerevole.

Peraltro, quando, in forza del diritto nazionale, un giudice adito con un ricorso di annullamento avverso una decisione di approvazione di un progetto ha l' obbligo o la facoltà di sollevare d' ufficio motivi di diritto basati su una norma interna di natura vincolante che non siano stati addotti dalle parti, il detto giudice è tenuto a verificare d' ufficio, nell' ambito della sua competenza, se gli organi legislativi o amministrativi dello Stato membro siano rimasti entro i limiti del margine di discrezionalità di cui agli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva e di tenerne conto nel contesto dell' esame del ricorso d' annullamento. Nel caso in cui sia stato superato tale margine di discrezionalità e, pertanto, le disposizioni nazionali debbano essere a tal riguardo disapplicate, spetta agli organi dello Stato membro, nell' ambito delle loro attribuzioni, adottare tutti i provvedimenti necessari, generali o particolari, affinché i progetti siano esaminati per stabilire se sono idonei a produrre un impatto ambientale considerevole, e affinché, in caso affermativo, siano assoggettati ad una valutazione d' impatto.

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