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Document 61994TJ0178

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione di archiviazione della denuncia presentata da un'associazione costituita dai soci assicurati di una mutua previdenziale di un'impresa con la quale si lamentano aiuti statali a favore di questa impresa - Decisione che non incide sulla sfera giuridica dell'associazione - Irricevibilità

(Trattato CE, art. 173, quarto comma)

Massima

Un'associazione costituita dai soci assicurati di una mutua previdenziale di un'impresa integrata nel sistema generale della previdenza sociale non è legittimata ad impugnare la decisione con cui la Commissione archivia una denuncia da essa presentata relativamente a taluni aiuti statali asseritamente concessi a detta impresa e consistenti nel fatto che le autorità pubbliche le avrebbero consentito di beneficiare della differenza tra l'importo che essa ha effettivamente versato alla mutua di previdenza a titolo di contributi e l'importo dei contributi che essa, grazie ad un coefficiente di riduzione, non ha dovuto versare al sistema generale della previdenza sociale, e nel fatto che le autorità pubbliche avrebbero così consentito l'annullamento di un avallo che l'impresa era obbligata a mantenere in essere affinché la mutua di previdenza potesse sempre contare su una copertura sufficiente delle prestazioni che deve fornire per un certo periodo.

Infatti la decisione di archiviazione, che in realtà ha come destinatario lo Stato membro interessato, non produce effetti giuridici obbligatori tali da pregiudicare gli interessi di tale associazione modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica, in quanto, da un lato, nell'ipotesi in cui si ingiungesse un rimborso allo Stato, quest'ultimo, in base alla normativa nazionale pertinente, non avrebbe alcun obbligo di versare successivamente i contributi ai membri dell'associazione, e, dall'altro, nulla consente di ritenere che la mutua di previdenza potrebbe tornare in vita.

Inoltre, un'associazione dei dipendenti dell'impresa che si asserisce beneficiaria di un aiuto pubblico non è in alcun modo una concorrente di questa impresa e non può nemmeno dimostrare di avere un interesse ad agire derivante da effetti sulla concorrenza.

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