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Document 61989CJ0227

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sostituzione alle convenzioni concluse fra Stati membri in materia di previdenza sociale - Limite - Mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall' azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni

(Trattato CEE, artt. 48, n. 2, e 51; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 6 e 7)

Massima

Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore, il quale abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione, perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 1408/71.

Infatti, se è vero che la sostituzione del regolamento n. 1408/71 alle disposizioni delle convenzioni previdenziali stipulate fra Stati membri ha una portata tassativa, essa non può indurre a misconoscere lo scopo degli articoli dal 48 al 51 del Trattato, cosa che avverrebbe se i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione dovessero perdere vantaggi previdenziali loro garantiti in precedenza sia dalla sola normativa nazionale sia dall' azione congiunta della normativa nazionale e delle convenzioni internazionali vigenti fra due o più Stati membri in materia di previdenza sociale.

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