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Document 62024TO0101
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 febbraio 2025.
QX World Kft. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SCIO – Marchio non registrato anteriore SCIO – Causa di nullità relativa – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Violazione delle forme sostanziali – Principio di continuità sostanziale – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Errore di diritto – Criteri di valutazione del carattere notoriamente conosciuto di un marchio – Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Snaturamento degli elementi di prova dedotti – Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-101/24.
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 febbraio 2025.
QX World Kft. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SCIO – Marchio non registrato anteriore SCIO – Causa di nullità relativa – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Violazione delle forme sostanziali – Principio di continuità sostanziale – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Errore di diritto – Criteri di valutazione del carattere notoriamente conosciuto di un marchio – Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Snaturamento degli elementi di prova dedotti – Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-101/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:172
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 febbraio 2025 –
QX World/EUIPO – Mandelay (SCIO)
(causa T‑101/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SCIO – Marchio non registrato anteriore SCIO – Causa di nullità relativa – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Violazione delle forme sostanziali – Principio di continuità sostanziale – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Errore di diritto – Criteri di valutazione del carattere notoriamente conosciuto di un marchio – Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Snaturamento degli elementi di prova dedotti – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
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1. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1) (v. punto 24) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposto per la ricevibilità – Motivi diretti unicamente avverso le decisioni delle commissioni di ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 1) (v. punto 30) |
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3. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Marchio notoriamente conosciuto – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n.o207/2009, art. 8, § 2, c), art. 8, § 3, e art. 53, § 1, b)] (v. punti 35, 37, 38, 47) |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La QX World Kft si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Mandelay Kft. |
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3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. |