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Document 62021TJ0126

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023.
    AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" contro Commissione europea.
    Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Domanda di riesame in previsione della scadenza – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento 2016/1036 – Termine di legge – Carattere sufficiente degli elementi di prova – Procedura di integrazione delle informazioni – Informazioni depositate oltre il termine di legge.
    Causa T-126/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:376

    Causa T‑126/21

    AO Nevinnomysskiy Azot
    e
    AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»

    contro

    Commissione europea

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023

    «Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Domanda di riesame in previsione della scadenza – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento 2016/1036 – Termine di legge – Carattere sufficiente degli elementi di prova – Procedura di integrazione delle informazioni – Informazioni depositate oltre il termine di legge»

    1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle prove e delle offerte di prova – Presupposti – Elementi di prova prodotti in corso di causa in risposta agli argomenti dedotti dalla parte convenuta in risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale – Ricevibilità

      (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, §§ 2 e 3, e 92, § 7)

      (v. punti 18-25)

    2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

      (v. punti 29, 30)

    3. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione

      [Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), articolo 2.2.1.1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, considerando 2, 3 e 4, artt. 5 e 11, § 2]

      (v. punti 32-36)

    4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Domanda di riesame di misure in previsione della loro scadenza proposta da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti – Termine di legge – Necessità di presentare la domanda non oltre tre mesi prima della scadenza delle misure antidumping – Valutazione da parte della Commissione delle condizioni per l’apertura di un riesame – Presupposti – Domanda che deve contenere elementi di prova sufficienti in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2)

      (v. punti 65-70, 72, 103, 104, 126)

    5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Domanda di riesame di misure in previsione della loro scadenza proposta da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti – Termine di legge – Necessità di presentare la domanda non oltre tre mesi prima della scadenza delle misure antidumping – Possibilità per la Commissione di chiedere informazioni supplementari dopo il termine di legge – Limiti – Informazioni che possono solo integrare o corroborare gli elementi di prova forniti entro il termine di legge

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2)

      (v. punti 71, 73-77)

    6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Distinzione rispetto al procedimento d’inchiesta iniziale

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5, §§ 3 e 9, e 11, § 5)

      (v. punti 80-92, 101)

    7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Gerarchia dei metodi di determinazione del valore normale

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 1, comma 1 e 2, e § 3, comma 1)

      (v. punti 116-120)

    Sintesi

    Nel 2018, in seguito a un riesame intermedio delle misure di dumping applicate alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»), la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione 2018/1722 che mantiene un dazio antidumping definitivo su dette importazioni ( 1 ).

    Il 21 giugno 2019 la Fertilizers Europe, un’associazione europea di produttori di concimi, ha presentato dinanzi alla Commissione una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure antidumping, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( 2 ) (in prosieguo: la «domanda iniziale»). Il 20 agosto 2019, su richiesta della Commissione, essa ha fornito informazioni supplementari, che sono state inserite in una versione consolidata della domanda iniziale.

    La Commissione ha ritenuto che esistessero sufficienti elementi di prova per aprire un riesame in previsione della scadenza delle misure e avviare un’inchiesta. Al termine di tale inchiesta, essa ha deciso di prorogare le misure di cui trattasi per un periodo di cinque anni, adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto di cui trattasi originario della Russia ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

    La AO Nevinnomysskiy Azot e l’AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot», due società con sede in Russia che producono ed esportano il prodotto di cui trattasi, hanno proposto un ricorso volto all’annullamento del regolamento impugnato.

    Con sentenza pronunciata in Sezione ampliata, il Tribunale accoglie tale ricorso, annullando, quindi, il regolamento impugnato. In tale occasione, esso fornisce chiarimenti sul contenuto di una domanda di riesame in previsione della scadenza di misure antidumping, presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti in base all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nonché sulla natura delle informazioni supplementari che possono essere presentate da un denunciante nei tre mesi precedenti la data di scadenza delle misure antidumping di cui trattasi.

    Giudizio del Tribunale

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere, in particolare, che la Commissione avrebbe erroneamente avviato la procedura di riesame in previsione della scadenza delle misure, nonostante l’assenza di sufficienti elementi di prova a tal fine, violando in tal modo i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    In proposito, da tale disposizione risulta che la domanda di riesame dev’essere presentata dai produttori dell’Unione, o dai loro rappresentanti, non oltre tre mesi prima della data di scadenza delle misure antidumping (in prosieguo: il «termine di legge»). Inoltre, tale domanda deve contenere, al più tardi entro tale data, sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, al fine di giustificare l’apertura del riesame.

    Secondo il Tribunale, i requisiti in tal modo definiti in relazione al termine di legge rispondono a un duplice obiettivo. Infatti, tale disciplina contribuisce, da un lato, a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo agli operatori del mercato di sapere, in tempo utile, se le misure antidumping possano essere mantenute. Dall’altro, essa consente alla Commissione di valutare gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame, come presentata entro il termine di legge, e di verificarne il carattere sufficiente e pertinente, prima di decidere se occorra o meno aprire il riesame. A tal fine, le è consentito ricevere o chiedere informazioni supplementari dopo il termine di legge e nel corso dei tre mesi prima della data di scadenza delle misure antidumping di cui trattasi, giungendo ad una versione consolidata della domanda. Ciò premesso, siffatte informazioni supplementari possono solo integrare o corroborare sufficienti elementi di prova presentati entro il termine di legge, sicché essi non possono costituire elementi di prova nuovi, o addirittura ovviare all’insufficienza degli elementi di prova ivi presentati entro detto termine.

    Di conseguenza, il Tribunale dichiara che la Commissione ha erroneamente ritenuto che i tre mesi prima della data di scadenza delle misure antidumping fossero inclusi nel termine di legge e che la condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova dovesse essere soddisfatta solo al momento dell’adozione della decisione di avviare il riesame in previsione della scadenza delle misure.

    Infine, il Tribunale considera che l’interpretazione in tal modo data dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non può essere rimessa in discussione dalle altre disposizioni del regolamento di base relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste applicabili nell’ambito dell’inchiesta iniziale, come l’articolo 5, paragrafi 3 e 9, di detto regolamento.

    Infatti, l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, ai sensi del quale la Commissione avvia una procedura «[s]e risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine», riguarda i termini relativi all’apertura delle inchieste antidumping iniziali, cosicché esso non può applicarsi alle procedure di riesame in previsione della scadenza delle misure, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento.

    Per quanto concerne l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, tale disposizione riguarda unicamente l’esame, da parte della Commissione, dell’esattezza e dell’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta iniziale. Orbene, nessun elemento in tale disposizione indica che i criteri in materia di prova da esso enunciati si applichino a procedimenti diversi dall’apertura di inchieste antidumping iniziali, né che tali criteri possano essere applicati alle inchieste di riesame in previsione della scadenza in seguito a una domanda di riesame presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deduce, nel caso di specie, che la domanda iniziale, depositata dalla Fertilizers Europe entro il termine di legge, doveva soddisfare la condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame e che le informazioni supplementari fornite dopo il termine di legge, ma nel corso dei tre mesi precedenti la data di scadenza delle misure antidumping, potevano solo integrare o corroborare tali elementi di prova.

    Nel caso di specie, il Tribunale rileva che esistono differenze sostanziali tra gli elementi di prova esposti nella domanda iniziale per il calcolo dei margini di dumping e quelli presentati nelle informazioni supplementari. Infatti, per quanto i primi si basassero su un valore normale costruito, quelli contenuti nelle informazioni supplementari riguardavano un valore normale determinato sulla base dei prezzi interni effettivamente praticati sul mercato russo.

    Ne consegue che questi ultimi, per di più fondati su un metodo di calcolo e su dati diversi, nonché su una base giuridica distinta e riguardante circostanze diverse, non possono quindi essere considerati come un semplice chiarimento degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale. Si tratta di elementi di prova nuovi, che hanno modificato in modo sostanziale la determinazione dei margini di dumping stabiliti nella domanda iniziale e hanno modificato il contenuto essenziale di quest’ultima. Poiché tali elementi di prova sono stati presentati dopo la scadenza del termine di legge, la Commissione non poteva quindi avvalersene per decidere di avviare il riesame in previsione della scadenza delle misure.

    Orbene, risulta esplicitamente dalle considerazioni del regolamento impugnato, dall’avviso di apertura e dalle osservazioni della Commissione che detto regolamento non può essere inteso come volto a dimostrare che la domanda iniziale conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza del dumping. Ne risulta, per contro, che, senza i chiarimenti contenuti nelle informazioni supplementari, inseriti nella versione consolidata della domanda iniziale, la Commissione non avrebbe necessariamente disposto l’avvio del riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping. In tali circostanze, il Tribunale considera che la richiesta presentata dalla Commissione all’interveniente al fine di ottenere un valore normale determinato sulla base dei prezzi interni effettivamente praticati sul mercato russo non può essere intesa nel senso che ha lo scopo di integrare gli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, essendo questi ultimi fondati unicamente su un valore normale costruito, ma mirava a porre rimedio ad una mancanza di informazioni. Inoltre, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione del carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale a quella svolta dalla Commissione, come risultante dall’avviso di apertura e dal regolamento impugnato. Non sussistevano quindi le condizioni per consentire l’apertura di detto riesame, cosicché il regolamento impugnato dev’essere annullato per violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.


    ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 287, pag. 3).

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»).

    ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020, L 425, pag. 21).

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