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Document 62021CJ0234

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2024.
    Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL e a. contro Conseil des ministres.
    Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione – Armi da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo 4 bis – Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale facoltà per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche – Validità – Articolo 17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della tutela del legittimo affidamento.
    Causa C-234/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:200

    Causa C‑234/21

    Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL e a.

    contro

    Conseil des ministres

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Corte Costituzionale, Belgio)]

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2024

    «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione – Armi da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo 4 bis – Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale facoltà per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche – Validità – Articolo 17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della tutela del legittimo affidamento»

    Ravvicinamento delle legislazioni – Acquisizione e detenzione di armi – Direttiva 91/477 – Facoltà, per gli Stati membri, di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni – Ambito di applicazione – Regime transitorio – Armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve e non trasformate legalmente acquisite e registrate prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853 – Inclusione – Validità alla luce del diritto di proprietà e dei principi di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione e di tutela del legittimo affidamento

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, 20 e 21; direttiva del Consiglio 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, art. 7, § 4 bis]

    (v. punti 42-54, 57-68 e dispositivo)

    Sintesi

    Adita in via pregiudiziale dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio), la Corte, riunita in Grande Sezione, conferma la validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi ( 1 ), come modificata dalla direttiva 2017/853, alla luce del diritto di proprietà ( 2 ) nonché dei principi di uguaglianza davanti alla legge ( 3 ), di non discriminazione ( 4 ) e di tutela del legittimo affidamento. Secondo la Corte, tale disposizione, contrariamente alla premessa interpretativa accolta dal giudice del rinvio, autorizza gli Stati membri ad esercitare la facoltà di prevedere un regime transitorio applicabile a tutte le armi da fuoco semiautomatiche legalmente acquisite e registrate, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, il 13 giugno 2017, sia che si tratti di armi da fuoco semiautomatiche atte a espellere pallottole ( 5 ) oppure di siffatte armi trasformate per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto o acustiche (in prosieguo: le «armi da fuoco semiautomatiche trasformate») ( 6 ).

    La Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL, NG e WL hanno proposto dinanzi alla Cour constitutionnelle un ricorso di annullamento di una disposizione di una legge belga la quale non prevede, a differenza delle armi semiautomatiche atte ad espellere pallottole, la possibilità, a titolo di misura transitoria, di continuare a detenere armi da fuoco semiautomatiche trasformate acquisite prima del 13 giugno 2017 ( 7 ). La Cour constitutionnelle ritiene che l’articolo 153, punto 5, della legge del 5 maggio 2019, in combinato disposto con l’articolo 163 di detta legge, stabilisca in tal senso una differenza di trattamento tra, da un lato, le persone che, prima del 13 giugno 2017, avevano legalmente acquisito e registrato un’arma semiautomatica atta ad espellere pallottole e, dall’altro, le persone che, prima di tale data, avevano legalmente acquisito e registrato un’arma da fuoco semiautomatica trasformata per sparare esclusivamente a salve, in quanto solo le prime beneficiano di un regime transitorio che consente loro, a determinate condizioni, di continuare a detenere la loro arma da fuoco semiautomatica, attualmente proibita. Secondo il giudice del rinvio, tale differenza di trattamento trarrebbe origine dall’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, poiché detta disposizione non avrebbe consentito a uno Stato membro di estendere un simile regime transitorio a tale seconda categoria di armi semiautomatiche. Pertanto, esso ha deciso di interrogare la Corte sulla validità di detto articolo.

    Giudizio della Corte

    Anzitutto, la Corte verifica l’esattezza della premessa su cui si basa la questione di cui è investita e secondo la quale l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 autorizzerebbe gli Stati membri a prevedere un regime transitorio unicamente per le armi da fuoco semiautomatiche atte ad espellere pallottole, rientranti nelle categorie da A.6 a A.8, e non già per le armi da fuoco semiautomatiche trasformate, rientranti nella categoria A.9.

    A tal proposito, in primo luogo, la Corte constata che, alla luce del tenore letterale di tale disposizione, la facoltà offerta agli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni si applica solo alle armi da fuoco semiautomatiche rientranti nelle categorie da A.6 a A.8 che, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, erano classificate nella categoria B delle «armi da fuoco soggette ad autorizzazione» ( 8 ) e che erano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017 ( 9 ), fatto salvo il rispetto delle altre condizioni stabilite nella direttiva 91/477.

    In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, la Corte esamina, sotto un primo profilo, se le armi da fuoco semiautomatiche trasformate rientranti nella categoria A.9, legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fossero classificate nella «categoria B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione». Al riguardo, essa sottolinea che tali armi soddisfano, nonostante la loro trasformazione, i criteri che definiscono la nozione di «arma da fuoco» previsti dalla direttiva 91/477 ( 10 ). Inoltre, come rilevato nel considerando 20 della direttiva 2017/853 ( 11 ), vi è un rischio elevato che simili armi semiautomatiche trasformate per sparare cartucce a salve possano essere riportate al loro precedente livello di pericolosità qualora vengano nuovamente trasformate al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente.

    Pertanto, per quanto riguarda tali armi da fuoco semiautomatiche trasformate, la Corte osserva, da un lato, che il legislatore dell’Unione non le ha espressamente escluse dalla definizione di arma da fuoco. Dall’altro lato, la precisazione contenuta nella direttiva 2017/853, secondo cui è essenziale affrontare il problema posto da tali armi inserendole nell’ambito di applicazione della direttiva 91/477 ( 12 ), non può essere intesa nel senso che tali armi rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva solo a partire dall’entrata in vigore della medesima direttiva 2017/853. Essa mira piuttosto a confermare che le armi da fuoco semiautomatiche trasformate rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853. Perciò, le armi da fuoco semiautomatiche appartenenti alla categoria A.9, legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, devono essere considerate classificate nella categoria B della direttiva 91/477, applicabile prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853.

    Sotto un secondo profilo, la Corte verifica se le armi da fuoco trasformate possano rientrare sia nella categoria A.9 sia in una delle categorie da A.6 a A.8. A tal proposito, secondo la formulazione della categoria A.9, quest’ultima comprende «qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria» che sia stata trasformata. Pertanto, affinché un’arma da fuoco possa rientrare in tale categoria, essa deve non solo essere stata trasformata per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in un’arma da saluto o acustica, ma anche soddisfare i criteri enunciati ai punti 2, 3, 6, 7 o 8 della «categoria A — Armi da fuoco proibite» ( 13 ). Tale formulazione tende quindi a indicare che il fatto che sia stata eseguita una simile trasformazione di un’arma, la quale implica l’inclusione di quest’ultima nella categoria A.9, non produce l’effetto di sottrarre tale arma alla sua classificazione nelle categorie A.2, A.3, A.6, A.7 o A.8. Infatti, da un lato, le armi della categoria A.9 soddisfano i criteri che definiscono la nozione di «arma da fuoco» e, dall’altro, le categorie A.2, A.3, A.6, A.7 o A.8 non stabiliscono alcuna distinzione a seconda che le armi da fuoco da esse contemplate siano state trasformate o meno.

    Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalle direttive 91/477 e 2017/853, la Corte constata, sotto un primo profilo, che l’aggiunta della categoria A.9 nel corso della procedura legislativa sfociata nell’adozione della direttiva 2017/853 mirava a chiarire che le armi da fuoco trasformate rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 91/477. Per contro, nessun elemento indica che il legislatore dell’Unione abbia inteso, con tale aggiunta, sottrarre le armi da fuoco trasformate alle categorie A.2, A.3, A.6, A.7 o A.8 o all’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477.

    Sotto un secondo profilo, poiché la direttiva 2017/853 rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta ( 14 ), la Corte constata che l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 mira a garantire il rispetto dei diritti acquisiti e, in particolare, del diritto di proprietà ( 15 ). Al riguardo, tale articolo consente, in sostanza, agli Stati membri di mantenere in vigore le autorizzazioni già rilasciate per le armi da fuoco semiautomatiche delle categorie da A.6 a A.8, le quali erano classificate, prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, nella categoria B ed erano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. Perciò, la direttiva 91/477 non può essere intesa nel senso che essa impone l’espropriazione dei detentori di siffatte armi. Pertanto, alla luce dell’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti acquisiti di proprietà, l’articolo 7, paragrafo 4 bis, prevedendo un’eccezione al principio del divieto di detenzione di armi da fuoco appartenenti alle categorie da A.6 a A.8, non può essere oggetto di un’interpretazione che comporti l’esclusione di tali armi dal suo ambito di applicazione qualora queste ultime soddisfino anche i criteri ulteriori indicati alla categoria A.9.

    Sotto un terzo profilo, la Corte ricorda che la direttiva 91/477 ha l’obiettivo di sviluppare una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone e di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell’Unione. Orbene, nessuno di tali obiettivi osta a che i detentori di armi da fuoco rientranti sia in una delle categorie da A.6 a A.8 sia nella categoria A.9 possano beneficiare del regime transitorio previsto all’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477.

    Infatti, da un lato, una siffatta interpretazione è idonea a contribuire all’obiettivo di facilitare il funzionamento del mercato interno. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell’Unione, anzitutto, le armi da fuoco che soddisfano i criteri della categoria A.9 sembrano presentare un pericolo meno immediato di quelle rientranti esclusivamente nelle categorie da A.6 a A.8. Inoltre, dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 risulta che la facoltà prevista da tale disposizione si applica solo alle armi da fuoco che sono state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. Orbene, ciò implica segnatamente che le prescrizioni, in particolare quelle relative alla sicurezza, previste al riguardo dalla direttiva 91/477, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853, siano state rispettate. Infine, tale formulazione implica che, nel momento in cui uno Stato membro prevede, in applicazione di detta disposizione, di confermare, rinnovare o prorogare un’autorizzazione per un’arma da fuoco semiautomatica rientrante nelle categorie da A.6 a A.8, siano soddisfatte le altre condizioni, in particolare quelle relative alla sicurezza, stabilite nella direttiva 91/477.

    Da ciò la Corte conclude che l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini dell’Unione non può essere compromesso dal fatto che i detentori delle armi da fuoco rientranti sia in una delle categorie da A.6 a A.8 sia nella categoria A.9 possono beneficiare del mantenimento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, delle autorizzazioni già rilasciate per armi rientranti in tali categorie da A.6 ad A.8.

    In quarto luogo, la Corte ritiene che una siffatta interpretazione di detto articolo 7, paragrafo 4 bis, che si concilia con il tenore letterale di quest’ultimo e con il contesto in cui esso si inserisce, nonché con l’impianto sistematico e gli obiettivi della normativa di cui fa parte, non abbia neppure la conseguenza di privare di qualsiasi effetto utile detta disposizione né l’aggiunta, da parte della direttiva 2017/853, della categoria A.9.

    Al contrario, tale interpretazione assicura l’effetto utile di detto articolo 7, paragrafo 4 bis, in quanto mira a garantire il rispetto dei diritti acquisiti e, in particolare, del diritto di proprietà. Peraltro, detta interpretazione non incide affatto sull’obiettivo di chiarificazione, che il legislatore dell’Unione ha inteso conseguire con l’aggiunta della categoria A.9. Inoltre, tale categoria include non solo le armi da fuoco appartenenti sia alle categorie da A.6 a A.8 sia alla categoria A.9, ma anche le armi da fuoco delle categorie A.2 e A.3 sottoposte a simili trasformazioni, le quali non rientravano, dal canto loro, nell’ambito di applicazione della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477.

    Alla luce dell’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, accolta in tale sede, la Corte conclude che la premessa sulla quale si fonda la questione della Cour constitutionnelle è errata e che, in tali circostanze, dall’esame di detta questione non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità di detto articolo alla luce del diritto di proprietà nonché dei principi di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione e di tutela del legittimo affidamento.


    ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (GU 2017, L 137, pag. 22; in prosieguo: la «direttiva 91/477»), «[g]li Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva (…)».

    ( 2 ) Previsto all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    ( 3 ) Previsto all’articolo 20 della Carta.

    ( 4 ) Previsto all’articolo 21 della Carta.

    ( 5 ) Menzionate ai punti da 6 a 8 della «Categoria A – Armi da fuoco proibite», di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477 (in prosieguo: le «categorie da A.6 a A.8»).

    ( 6 ) Menzionate al punto 9 della «Categoria A – Armi da fuoco proibite», di cui all’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477 (in prosieguo: la «categoria A.9»).

    ( 7 ) Legge recante disposizioni varie in materia penale e in materia di culto, del 5 maggio 2019 (Moniteur belge del 24 maggio 2019, pag. 50023; in prosieguo: la «legge del 5 maggio 2019»). Gli articoli da 151 a 163 di tale legge traspongono parzialmente la direttiva 2017/853 nell’ordinamento giuridico belga.

    ( 8 ) Menzionata nell’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore della direttiva 2017/853.

    ( 9 ) Menzionata nell’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, alla «Categoria B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione» (in prosieguo: la «categoria B»).

    ( 10 ) V. articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/477, nella versione precedente all’entrata in vigore della direttiva 2017/853 e l’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 91/477, nella versione modificata dalla direttiva 2017/853.

    ( 11 ) V., in particolare, considerando 20 della direttiva 2017/853.

    ( 12 ) V. considerando 20 della direttiva 2017/853.

    ( 13 ) Contenuti nell’allegato I, punto II, lettera A, della direttiva 91/477 (in prosieguo: le «categorie A.2, A.3, A.6, A.7 o A.8»).

    ( 14 ) V. considerando 31 della direttiva 2017/853.

    ( 15 ) Previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

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