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Document 62019TO0645
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020.
International Management Group (IMG) contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta – Esecuzione di una sentenza della Corte – Lettera della Commissione con cui si chiede di produrre taluni documenti – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Stretto collegamento con le conclusioni di annullamento – Litispendenza – Irricevibilità – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta.
Causa T-645/19.
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020.
International Management Group (IMG) contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta – Esecuzione di una sentenza della Corte – Lettera della Commissione con cui si chiede di produrre taluni documenti – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Stretto collegamento con le conclusioni di annullamento – Litispendenza – Irricevibilità – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta.
Causa T-645/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:388
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020 – IMG / Commissione
(causa T‑645/19)
«Ricorso di annullamento – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta – Esecuzione di una sentenza della Corte – Lettera della Commissione con cui si chiede di produrre taluni documenti – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Stretto collegamento con le conclusioni di annullamento – Litispendenza – Irricevibilità – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»
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1. |
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 45-49) |
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2. |
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Retroattività dell’annullamento (Art. 266 TFUE) (v. punti 55, 56, 58, 59, 67) |
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3. |
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Decisione che non deve necessariamente riprendere gli stessi motivi che comparivano nell’atto annullato (Art. 266 TFUE) (v. punto 57) |
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4. |
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Adozione di provvedimenti d’esecuzione – Termine ragionevole – Criteri di valutazione – Lettera della Commissione con cui si chiede di produrre taluni documenti – Atto preparatorio – Domanda di annullamento di tale lettera – Irricevibilità (Art. 266 TFUE) (v. punti 72-76) |
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5. |
Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (v. punto 80) |
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6. |
Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di motivi dei due ricorsi – Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo (v. punto 82) |
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7. |
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Assenza – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 126] (v. punti 89-93) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 18 luglio 2019, con cui quest’ultima, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), invita la ricorrente a produrre taluni documenti e, inoltre, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa di tale lettera e delle decisioni della Commissione annullate da detta sentenza.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’International Management Group (IMG) è condannata alle spese. |