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Document 62019TO0645

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020.
International Management Group (IMG) contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta – Esecuzione di una sentenza della Corte – Lettera della Commissione con cui si chiede di produrre taluni documenti – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Stretto collegamento con le conclusioni di annullamento – Litispendenza – Irricevibilità – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta.
Causa T-645/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:388

 Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020 – IMG / Commissione

(causa T‑645/19)

«Ricorso di annullamento – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta – Esecuzione di una sentenza della Corte – Lettera della Commissione con cui si chiede di produrre taluni documenti – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Stretto collegamento con le conclusioni di annullamento – Litispendenza – Irricevibilità – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 45-49)

2. 

Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Retroattività dell’annullamento

(Art. 266 TFUE)

(v. punti 55, 56, 58, 59, 67)

3. 

Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Decisione che non deve necessariamente riprendere gli stessi motivi che comparivano nell’atto annullato

(Art. 266 TFUE)

(v. punto 57)

4. 

Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Adozione di provvedimenti d’esecuzione – Termine ragionevole – Criteri di valutazione – Lettera della Commissione con cui si chiede di produrre taluni documenti – Atto preparatorio – Domanda di annullamento di tale lettera – Irricevibilità

(Art. 266 TFUE)

(v. punti 72-76)

5. 

Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni

(v. punto 80)

6. 

Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di motivi dei due ricorsi – Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo

(v. punto 82)

7. 

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Assenza – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 126]

(v. punti 89-93)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 18 luglio 2019, con cui quest’ultima, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), invita la ricorrente a produrre taluni documenti e, inoltre, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa di tale lettera e delle decisioni della Commissione annullate da detta sentenza.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

L’International Management Group (IMG) è condannata alle spese.

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