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Document 62019CJ0225

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020.
    R.N.N.S. e K.A. contro Minister van Buitenlandse Zaken.
    Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di rifiuto di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri – Obiezione al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo.
    Cause riunite C-225/19 e C-226/19.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:951

    Cause riunite C‑225/19 e C‑226/19

    R.N.N.S.
    e
    K.A.

    contro

    Minister van Buitenlandse Zaken

    (domanda di pronuncia pregiudiziale,
    proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem)

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di diniego di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri– Obiezione al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo»

    1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dei visti – Codice comunitario dei visti – Regolamento n. 810/2009 – Procedure e condizioni per il rilascio dei visti uniformi – Diniego di visto – Motivo – Richiedente considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno Stato membro – Ricorso contro tale decisione – Diritto a un ricorso effettivo – Portata dell’obbligo di motivazione – Portata del sindacato giurisdizionale

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, art. 32, § 1, a), vi), 2 e 3]

      (v. punti 42, 43, 45, 46, 48‑52, 56 e dispositivo)

    2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dei visti – Codice comunitario dei visti – Regolamento n. 810/2009 – Procedure e condizioni per il rilascio dei visti uniformi – Diniego di visto – Ricorso contro tale decisione – Applicazione delle modalità processuali nazionali – Principio di autonomia processuale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, art. 32, § 3)

      (v. punto 53)

    Sintesi

    Uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto «Schengen», a causa di un’obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare in tale decisione l’identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione, corredato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione

    Un cittadino egiziano residente nel suo paese d’origine (causa C‑225/19), e una cittadina siriana residente in Arabia Saudita (causa C‑226/19), hanno presentato domande di visto «Schengen» ( 1 ) presso il Minister van Buitenlandse Zaken (Ministro degli Affari esteri, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Ministro»), per poter visitare i rispettivi familiari, residenti nei Paesi Bassi. Tuttavia le loro domande sono state respinte e, a norma del codice dei visti, tale diniego è stato loro comunicato mediante un modulo uniforme ( 2 ) che contiene undici caselle da selezionare a seconda del motivo scelto. Nei casi in esame, poiché era stata selezionata la sesta casella, il rifiuto di visto si spiegava con il fatto che era stato ritenuto che gli interessati rappresentassero una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno Stato membro ( 3 ). Tale diniego di visto discendeva da obiezioni sollevate dall’Ungheria e dalla Germania, preliminarmente consultate dalle autorità olandesi nel contesto del procedimento previsto dal codice dei visti ( 4 ). Tuttavia nel modulo non era fornita agli interessati alcuna precisazione in merito all’identità di tali Stati membri, al preciso motivo di rifiuto accolto tra i quattro possibili (minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, o le relazioni internazionali), o sulle ragioni per le quali era stato considerato che essi costituissero una tale minaccia.

    Gli interessati hanno presentato un reclamo dinanzi al Ministro, che è stato respinto. Essi hanno quindi proposto ricorso ( 5 ) dinanzi al Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi-Bassi), facendo valere che non beneficiavano di una tutela giurisdizionale effettiva, non avendo modo di contestare tali decisioni nel merito. Detto giudice ha deciso di interpellare la Corte, da un lato, sulla motivazione di cui deve essere corredata una decisione di diniego di visto, laddove tale diniego sia giustificato da un’obiezione sollevata da un altro Stato nonché, dall’altro, sulla possibilità di sottoporre tale motivo di diniego a sindacato giurisdizionale, nel contesto del ricorso avverso la decisione di diniego di visto, e sulla portata di un siffatto sindacato.

    Giudizio della Corte

    In primo luogo, la Corte ha statuito che lo Stato membro che ha adottato una decisione di diniego di visto a causa dell’obiezione sollevata da un altro Stato membro deve indicare, in tale decisione, l’identità di quest’ultimo Stato membro nonché il motivo specifico di diniego basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione.

    A questo proposito, la Corte sottolinea che le caratteristiche di un ricorso avverso una decisione di diniego di visto devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo. Orbene, in forza di quest’ultimo, l’interessato deve poter conoscere la motivazione su cui è fondata la decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta. Peraltro, la Corte spiega che, anche se la motivazione corrispondente alla sesta casella del modulo è predefinita, l’autorità nazionale competente è tenuta ad indicare le informazioni necessarie nella rubrica intitolata «Osservazioni». Inoltre la Corte rileva che esiste un nuovo modulo uniforme in cui i diversi motivi di diniego, che in precedenza erano previsti indistintamente, sono ora distinti gli uni dagli altri ( 6 ).

    In secondo luogo, la Corte statuisce che i giudici dello Stato membro che ha adottato una decisione definitiva di diniego di visto a causa di un’obiezione sollevata da un altro Stato membro non possono esaminare la legalità sostanziale di tale obiezione. Per questo motivo, lo Stato membro che ha adottato la decisione di diniego di visto deve altresì precisare, in tale decisione, l’autorità alla quale il richiedente il visto può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili a tal fine nello Stato membro che ha emesso un’obiezione.

    La Corte perviene a questa conclusione sottolineando innanzitutto che, per quanto il sindacato giurisdizionale svolto dai giudici dello Stato membro che ha adottato la decisione diniego di visto verta sull’esame della legittimità di tale decisione, tuttavia le autorità nazionali competenti, allorché esaminano domande di visti, godono di un ampio margine discrezionale riguardo alle condizioni di applicazione dei motivi di diniego previsti dal codice dei visti e alla valutazione dei fatti pertinenti. Il controllo giurisdizionale di detto margine discrezionale si limita, pertanto, a verificare se la decisione impugnata poggi su una base di fatto sufficientemente solida e ad assicurarsi che essa non sia viziata da un errore manifesto. Al riguardo, quando il rifiuto del visto è giustificato dal fatto che un altro Stato membro si è opposto al suo rilascio, tali giudici devono avere la possibilità di assicurarsi che la procedura di consultazione preliminare degli altri Stati membri sia stata applicata correttamente, e in particolare di verificare se il richiedente sia stato correttamente identificato come destinatario dell’obiezione di cui trattasi. Peraltro, tali giudici devono poter verificare che le garanzie procedurali, come l’obbligo di motivazione, siano state rispettate. Per contro, il controllo della fondatezza dell’obiezione sollevata da un altro Stato membro spetta ai giudici nazionali di questo altro Stato membro.


    ( 1 ) Visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri. Tale visto è rilasciato da uno Stato membro in conformità al regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2009, L 243, pag. 1) (in prosieguo: il «codice dei visti»).

    ( 2 ) Modulo figurante all’allegato VI del codice dei visti e contemplato all’articolo 32, paragrafo 2, di tale codice.

    ( 3 ) Motivo di rifiuto previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), vi), del codice dei visti.

    ( 4 ) Procedura di consultazione preliminare prevista dall'articolo 22 del codice dei visti.

    ( 5 ) Ricorso previsto dall'articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti.

    ( 6 ) Allegato III del regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento n. 810/2009 (GU 2019, L 188, pag. 25).

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