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Document 62017CJ0377

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2019.
    Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
    Inadempimento di uno Stato – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Onorari degli architetti e degli ingegneri per le prestazioni di progettazione – Tariffe minime e massime.
    Causa C-377/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:562

    Causa C377/17

    Commissione europea

    contro

    Repubblica federale di Germania

     Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2019

    «Inadempimento di uno Stato – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Onorari degli architetti e degli ingegneri per le prestazioni di progettazione – Tariffe minime e massime»

    1.        Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Requisiti da valutare – Normativa nazionale che istituisce un sistema di tariffe minime e massime per le per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri – Giustificazione – Onere della prova a carico dello Stato membro – Portata

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 15)

    (v. punti 64, 65, 85)

    2.        Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Requisiti da valutare – Normativa nazionale che istituisce un sistema di tariffe minime e massime per le per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri – Inammissibilità – Giustificazione – Garanzia della qualità delle prestazioni e protezione dei consumatori – Violazione del principio di proporzionalità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, artt. 15, § 2, g), e 3]

    (v. punti 66-71, 76-82, 88, 89, 92-95, dispositivo 1)

    Sintesi

    Nella sentenza Commissione/Germania (C‑377/17), pronunciata il 4 luglio 2019, la Corte ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/123 (1) avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri.

    La Corte è stata chiamata a esaminare una normativa tedesca che introduce un sistema di tariffe minime e massime per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri. Secondo la Repubblica federale di Germania, le tariffe minime erano destinate, in particolare, a conseguire un obiettivo di qualità delle prestazioni di progettazione e di tutela dei consumatori, mentre le tariffe massime erano destinate a garantire la tutela dei consumatori assicurando la trasparenza degli onorari ed evitando tariffe eccessive.

    Secondo la Corte, le tariffe in questione rientrano nella disposizione della direttiva 2006/123 che impone agli Stati membri di verificare se il loro ordinamento giuridico preveda requisiti che subordinano l’esercizio di un’attività al rispetto, da parte del prestatore, di tariffe minime e/o massime (2). Per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva, detti requisiti devono essere non discriminatori, necessari e proporzionati alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale (3).

    Essendo gli obiettivi invocati dalla Repubblica federale di Germania riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte come motivi imperativi di interesse generale, la Corte ha effettuato un’analisi dell’adeguatezza e della proporzionalità del sistema tariffario tedesco.

    In primo luogo, per quanto riguarda le tariffe minime, la Corte ha anzitutto constatato, alla luce della sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C‑94/04 e C‑202/04), che l’esistenza di tariffe minime per i servizi di progettazione è in linea di principio idonea, tenuto conto delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a garantire un livello di qualità elevato di tali servizi. Infatti, in considerazione, da un lato, del numero molto elevato di operatori attivi sul mercato delle prestazioni di progettazione e, dall’altro, della forte asimmetria informativa tra i prestatori di servizi di progettazione e i consumatori che caratterizza tale mercato, può esistere un rischio che tali prestatori svolgano una concorrenza che può tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell’eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità. In un siffatto contesto, l’imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare tale rischio, impedendo che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse.

    Tuttavia, la Corte ha poi considerato che le tariffe minime non sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti. Secondo la Corte, la circostanza che le prestazioni di progettazione non siano riservate a determinate professioni soggette a una vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali comporta un’incoerenza nella normativa tedesca rispetto all’obiettivo di preservare un livello di qualità elevato. Infatti, le tariffe minime non possono essere idonee a raggiungere tale obiettivo se l’esercizio delle prestazioni che vi sono assoggettate non è esso stesso accompagnato da garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni.

    In secondo luogo, per quanto attiene alle tariffe massime, la Corte ha rilevato che, sebbene tali tariffe siano idonee a contribuire alla tutela dei consumatori, la Repubblica federale di Germania non ha dimostrato le ragioni per le quali il fatto di mettere a disposizione dei clienti un orientamento in materia di prezzi per le diverse categorie di prestazioni come misura meno restrittiva non sarebbe sufficiente a conseguire il suddetto obiettivo in modo adeguato. Ne consegue che il requisito consistente nella fissazione di tariffe massime non può essere considerato proporzionato a tale obiettivo.


    1      Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


    2      Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123.


    3      Articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

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