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Document 62017CJ0302

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018.
    PPC Power a.s. contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky e Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.
    Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obiettivi – Assegnazione di quote a titolo gratuito – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta le quote trasferite e inutilizzate.
    Causa C-302/17.

    Causa C‑302/17

    PPC Power a.s.

    contro

    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
    e
    Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Bratislave)

    «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obiettivi – Assegnazione di quote a titolo gratuito – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta le quote trasferite e inutilizzate»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018

    Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Metodo di assegnazione di quote – Assegnazione di quote a titolo gratuito – Principio – Portata – Normativa nazionale che assoggetta le quote trasferite e non utilizzate ad un’imposta pari all’80% del loro valore – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, considerando 5 e 20 e artt. 1 e 10)

    La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tassa, all’80% del loro valore, le quote di emissioni di gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito che sono state vendute o non utilizzate dalle imprese soggette al sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

    Eliminando così quasi tutto il valore economico delle quote di emissione, tale imposta equivale a vanificare i meccanismi d’incentivo sui quali si fonda il sistema di scambio di quote di emissione e, di conseguenza, ad annullare gli incentivi destinati a promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Private così dell’80% del valore economico delle quote di emissione, le imprese perdono quasi del tutto l’incentivo a investire in misure di riduzione delle loro emissioni, il quale consente loro di trarre un vantaggio dalla vendita delle loro quote non utilizzate.

    Si deve quindi constatare che tale imposta ha come effetto di neutralizzare il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/87, e di pregiudicare gli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

    (v. punti 27‑29 e dispositivo)

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