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Document 62017CJ0121

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018.
    Teva UK Ltd e a. contro Gilead Sciences Inc.
    Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Trattamento del virus dell’immunodeficienza umana (HIV) – Medicinali originatori e medicinali generici – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 3, lettera a) – Condizioni di rilascio – Nozione di “prodotto protetto da un brevetto di base in vigore” – Criteri di valutazione.
    Causa C-121/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑121/17

    Teva UK Ltd e altri

    contro

    Gilead Sciences Inc.

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents courts)]

    «Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Trattamento del virus dell’immunodeficienza umana (HIV) – Medicinali originatori e medicinali generici – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 3, lettera a) – Condizioni di rilascio – Nozione di “prodotto protetto da un brevetto di base in vigore” – Criteri di valutazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018

    Ravvicinamento delle legislazioni – Legislazioni uniformi – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Presupposti per il conseguimento – Prodotto protetto da un brevetto di base in vigore – Applicazione a un prodotto composto da una combinazione di principi attivi – Criteri di valutazione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, art. 3, a)]

    L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che un prodotto composto da più principi attivi che hanno un effetto combinato è «protetto da un brevetto di base in vigore», ai sensi di tale disposizione, quando la combinazione dei principi attivi che lo compongono, anche se non viene esplicitamente menzionata nelle rivendicazioni del brevetto di base, è necessariamente e specificamente ricompresa in tali rivendicazioni. A tal fine, dal punto di vista di un esperto del ramo e sulla base dello stato dell’arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base:

    la combinazione di tali principi attivi deve necessariamente rientrare, alla luce della descrizione e dei disegni di tale brevetto, nell’invenzione oggetto del brevetto stesso, e

    ciascuno di tali principi attivi deve essere specificamente identificabile, alla luce di tutti gli elementi divulgati da tale brevetto.

    Ne consegue che, alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 469/2009, le rivendicazioni non possono consentire al titolare del brevetto di base di godere, attraverso l’ottenimento di un CPC, di una protezione che vada oltre a quella prevista per l’invenzione oggetto di tale brevetto. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, le rivendicazioni del brevetto di base devono essere lette alla luce dei limiti di tale invenzione, quale essa risulta dalla descrizione e dai disegni del brevetto di cui trattasi. Da quanto precede risulta che l’oggetto della protezione conferita da un CPC deve limitarsi alle caratteristiche tecniche dell’invenzione tutelata dal brevetto di base, come rivendicate da tale brevetto.

    (v. punti 43, 46, 57 e dispositivo)

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