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Documento 62016TO0010(01)
Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 aprile 2016.
GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG contro Commissione europea.
Procedimento sommario – Sovvenzioni – Sesto e settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006 e 2007‑2013) – Lettere richiedenti il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse – Nota di addebito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-10/16 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 aprile 2016.
GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG contro Commissione europea.
Procedimento sommario – Sovvenzioni – Sesto e settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006 e 2007‑2013) – Lettere richiedenti il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse – Nota di addebito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-10/16 R.
Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 6 aprile 2016 – GABO:mi / Commissione
(causa T‑10/16 R)
«Procedimento sommario — Sovvenzioni — Sesto e settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006 e 2007‑2013) — Lettere richiedenti il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse — Nota di addebito — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Ricevibilità — Insussistenza dell’urgenza»
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1. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario — Atti che non producono effetti giuridici vincolanti — Atti non impugnabili con ricorso di annullamento — Atti inscindibili dai rapporti contrattuali esistenti tra la Commissione e la ricorrente — Nota di addebito e lettere informative emesse dalla Commissione che costituiscono una semplice diffida e sono prive di carattere esecutivo — Irricevibilità (Artt. 263 TFUE, 272 TFUE e 299 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 14‑16, 23‑27) |
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2. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno già verificatosi — Risarcimento che esula dalla finalità del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 22, 48) |
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3. |
Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Riqualificazione del ricorso — Presupposti [Artt. 263 TFUE e 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 28) |
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4. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Deduzione cumulativa delle basi giuridiche relative agli aspetti contrattuali ed agli aspetti non contrattuali della controversia — Irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori dovuta alla irricevibilità prima facie della parte del ricorso principale relativa agli aspetti non contrattuali — Ricevibilità della medesima domanda dovuta alla ricevibilità prima facie della parte del ricorso principale relativa agli aspetti contrattuali (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE) (v. punti 29‑32) |
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5. |
Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma — Indicazione vaga ed imprecisa dell’oggetto della domanda — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, e) e 156, § 4] (v. punto 33) |
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6. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 34, 35) |
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7. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punto 46) |
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8. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito — Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punto 49) |
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9. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente — Valutazione con riferimento alla situazione del gruppo di appartenenza dell’impresa e dei suoi azionisti — Incapacità giuridica del gruppo di appartenenza di fornire un sostegno finanziario — Assenza di prove sufficienti al riguardo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 51, 52, 56, 61, 63‑65) |
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10. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Onere della prova — Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate, sin dalla presentazione della domanda (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 53, 54, 79, 80) |
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11. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punto 68) |
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12. |
Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario dell’Unione — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute — Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate — Produzione di documenti contabili conformi alle condizioni tecniche stabilite per la concessione della sovvenzione e verificabili in sede di audit — Insussistenza — Spese inammissibili (Art. 317 TFUE) (v. punti 76, 77, 82) |
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13. |
Procedimento sommario — Requisiti di forma — Presentazione delle domande — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Insufficiente spiegazione dei motivi costituenti un fumus boni juris — Rinvio globale ad altri scritti — Irricevibilità (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punto 79) |
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14. |
Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario dell’Unione — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Portata del finanziamento concesso dall’Unione in favore di un particolare progetto — Totalità dei costi di funzionamento dell’impresa beneficiaria — Esclusione (Art. 317 TFUE) (v. punto 83) |
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, di due lettere della Commissione del 2 dicembre 2015 che informano la ricorrente che l’istituzione avrebbe proceduto al recupero di una parte delle sovvenzioni che le erano state concesse nell’ambito del sesto e del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006 e 2007‑2013) e, dall’altro, di una nota di addebito della Commissione che le ordina di versare la somma di EUR 1770417,29 entro il 15 gennaio 2016.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
L’ordinanza del 18 gennaio 2016 pronunciata nella causa T‑10/16 R è revocata. |
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3) |
Le spese sono riservate. |