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Document 62016CJ0189

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017.
Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contro Pensionsmyndigheten.
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 46, paragrafo 2 – Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) – Articolo 50 – Pensione garantita – Prestazione minima – Calcolo dei diritti a pensione.
Causa C-189/16.

Court reports – general

Causa C‑189/16

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contro

Pensionsmyndigheten

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 46, paragrafo 2 – Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) – Articolo 50 – Pensione garantita – Prestazione minima – Calcolo dei diritti a pensione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017

  1. Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Assicurazione vecchiaia e morte–Calcolo della pensione–Prestazione minima–Calcolo conforme al combinato disposto dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 e della normativa nazionale, senza applicare disposizioni nazionali relative al calcolo prorata–Mancata applicazione degli articoli 46, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 46, § 2, 47, § 1, d), e 50]

  2. Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Assicurazione vecchiaia e morte–Complemento di pensione–Garanzia di un reddito minimo–Prestazione minima–Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo dell’istituzione competente di tenere conto, all’atto del calcolo di detta prestazione, della totalità delle pensioni che l’interessato percepisce da uno o da diversi altri Stati membri–Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 50)

  1.  Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che, all’atto del calcolo effettuato dall’istituzione competente di uno Stato membro riguardo ad una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, non deve essere applicato l’articolo 46, paragrafo 2, né l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Una prestazione siffatta dev’essere calcolata in conformità al combinato disposto dell’articolo 50 dello stesso regolamento e della normativa nazionale, senza tuttavia applicare disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative al calcolo prorata.

    Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 47 delle sue conclusioni, dato che il regolamento n. 1408/71 non richiede che gli Stati membri prevedano prestazioni minime e che non tutte le legislazioni comportano necessariamente questo tipo di prestazione, l’articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento non può imporre norme specifiche e dettagliate per il calcolo di una prestazione di tal genere.

    Di conseguenza, il diritto di percepire una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale deve essere valutato non in base all’articolo 46, paragrafo 2, o all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71, ma in conformità alle norme specifiche contenute nell’articolo 50 di tale regolamento e nella normativa nazionale pertinente.

    (v. punti 47, 48, 52, dispositivo 1)

  2.  Il regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, e, più in particolare, l’articolo 50 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, all’atto del calcolo di una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’istituzione competente deve tenere conto dell’insieme delle pensioni che l’interessato effettivamente percepisce da uno o più altri Stati membri.

    Occorre ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 contempla i casi in cui un lavoratore, avendo svolto nei vari Stati membri ai cui sistemi previdenziali è stato soggetto periodi d’attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti Stati prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita (sentenze del 30 novembre 1977, Torri,64/77, EU:C:1977:197, punto 5, e del 17 dicembre 1981, Browning,22/81, EU:C:1981:316, punto 12).

    Per ovviare a questa situazione il suddetto articolo 50 dispone che, quando la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una prestazione minima, la prestazione dovuta da tale Stato sia maggiorata d’un complemento pari alla differenza fra la somma delle prestazioni dovute dai vari Stati ai cui sistemi previdenziali il lavoratore è stato soggetto e la prestazione minima (sentenza del 30 novembre 1977, Torri,64/77, EU:C:1977:197, punto 6).

    Ne deriva che, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 59 delle sue conclusioni, l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 prevede specificamente che sia preso in considerazione, all’atto del calcolo dei diritti ad una prestazione minima, come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’importo effettivo delle pensioni che l’interessato percepisce da un altro Stato membro.

    (v. punti 57‑60, dispositivo 2)

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