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Document 62016CJ0146

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017.
    Verband Sozialer Wettbewerb eV contro DHL Paket GmbH.
    Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa – Omissione di informazioni rilevanti – Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi – Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato l’annuncio o da terzi.
    Causa C-146/16.

    Court reports – general

    Causa C‑146/16

    Verband Sozialer Wettbewerb eV

    contro

    DHL Paket GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa – Omissione di informazioni rilevanti – Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi – Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato l’annuncio o da terzi»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017

    Ravvicinamento delle legislazioni – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Omissioni ingannevoli – Informazione considerata rilevante nell’ambito di un invito all’acquisto – Nozione – Portata – Pubblicità, effettuata in una pubblicazione a mezzo stampa, di specifici prodotti che sono stati acquistati attraverso il sito Internet, indicato sulla pubblicità, dell’impresa autrice di tale pubblicazione – Inclusione – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 7, § 4)

    L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che rientra nella nozione di «invito all’acquisto» ai sensi di tale direttiva, può soddisfare l’obbligo d’informazione previsto da tale disposizione. Spetta al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustifichino che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione soltanto a livello della piattaforma di vendita on-line e, dall’altro, all’occorrenza, se le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva riguardanti la piattaforma di vendita on-line siano comunicate semplicemente e rapidamente.

    (v. punto 33 e dispositivo)

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