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Document 62015TO0522
Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 dicembre 2015 (Estratti).
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. contro Commissione europea.
Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che infligge ammende – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi.
Causa T-522/15 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 dicembre 2015 (Estratti).
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. contro Commissione europea.
Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che infligge ammende – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi.
Causa T-522/15 R.
Court reports – general
Causa T‑522/15 R
(pubblicazione per estratto)
CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e altri
contro
Commissione europea
«Procedimento sommario — Concorrenza — Intese — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio — Decisione che infligge ammende — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»
Massime – Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 dicembre 2015
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Motivo che rivela la sottovalutazione, da parte della Commissione, della gravità della situazione finanziaria dell’impresa interessata — Sussistenza prima facie di una sufficiente probabilità di riduzione, da parte del giudice dell’Unione, dell’importo delle ammende inflitte — Motivo prima facie non infondato
(Artt. 261 TFUE e 278 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali — Onere della prova — Rifiuto della banca di fornire una siffatta garanzia bancaria — Ammissibilità come prova dell’impossibilità obiettiva di ottenere un siffatto strumento finanziario
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali — Presa in considerazione della situazione finanziaria del gruppo di appartenenza dell’impresa
(Art. 278 TFUE)
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)
Nel caso di una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere una dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione necessaria per evitare l’immediata riscossione delle ammende inflitte dalla Commissione per violazione delle regole di concorrenza, la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta allorché sussistono diversi elementi i quali indicano che, nella decisione impugnata, la Commissione ha sottovalutato la gravità della situazione finanziaria deficitaria dell’impresa sanzionata.
In ogni caso, il giudice del procedimento sommario può solo constatare che la valutazione degli elementi evocati merita un esame approfondito da parte del giudice del merito nell’ambito del procedimento principale. Infatti, conformemente all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il giudice dell’Unione ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi contro le decisioni con cui la Commissione abbia fissato un’ammenda o una penalità di mora. Quando esercita il suo potere di riforma, il giudice di merito può tener conto della situazione di diritto e di fatto vigente alla data in cui statuisce.
La condizione relativa al fumus boni iuris è quindi soddisfatta allorché il giudice del procedimento sommario considera che sussiste, prima facie, una forte probabilità che il giudice del merito accordi all’impresa una riduzione sostanziale dell’importo delle ammende inflitte, maggiore rispetto a quella accordata dalla Commissione nella decisione impugnata.
(v. punti 14, 34, 41‑43)
Poiché la possibilità di esigere la costituzione di una tale garanzia quale condizione per evitare la riscossione immediata delle ammende inflitte per violazione delle regole di concorrenza corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione, è solo in presenza di circostanze eccezionali che un’impresa sanzionata può essere dispensata dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia. Per stabilire la sussistenza di tali circostanze eccezionali, in linea di principio, l’impresa deve dimostrare o che per essa è oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria o che costituirla metterebbe a repentaglio la sua esistenza. Tali due circostanze eccezionali sono alternative e non cumulabili. Di conseguenza, nel caso di una domanda di provvedimenti provvisori presentata dall’impresa sanzionata e diretta a ottenere una dispensa dall’obbligo di costituire una siffatta garanzia, se la suddetta impresa è in grado di dimostrare adeguatamente che per essa è oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria per le ammende inflitte, occorre riconoscere l’urgenza della sospensione dell’esecuzione richiesta.
Peraltro, si deve considerare che la suddetta impresa ha dimostrato adeguatamente che le è oggettivamente impossibile ottenere una garanzia bancaria allorché tale garanzia bancaria le è stata negata da dodici istituti di credito.
(v. punti 49‑51, 66)
In materia di procedimento sommario, la presa in considerazione della forza del gruppo cui appartiene il richiedente i provvedimenti provvisori si fonda sull’idea che gli interessi oggettivi di tale richiedente non esulino da quelli dei soggetti che la controllano o che sono membri dello stesso gruppo; ciò vale, tenuto conto della struttura dell’azionariato del gruppo, anche per gli azionisti di minoranza che detengano il 50, il 40 o anche solo il 30% del capitale della società di cui trattasi. Tuttavia, la nozione di gruppo non è applicabile in un contesto cooperativo, ove non sussiste una convergenza di interessi sufficientemente stretta tra, da un lato, le cooperative e, dall’altro, le società madre e consociate.
(v. punti 69, 70)
V. il testo della decisione.
(v. punti 77, 78)