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Document 62015TO0120

    Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2016.
    Proforec Srl contro Commissione europea.
    Ricorso di annullamento – Iscrizione di un’indicazione geografica protetta – Focaccia di Recco col formaggio – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità.
    Causa T-120/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2016 –

    Proforec / Commissione

    (causa T‑120/15)

    «Ricorso di annullamento — Iscrizione di un’indicazione geografica protetta — Focaccia di Recco col formaggio — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»

    Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente — Insussistenza — Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 18‑20, 27, 31‑33, 35)

    Oggetto

    Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/39 della Commissione, del 13 gennaio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)] (GU L 8, pag. 7).

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) 

    Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica italiana e del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio.

    3) 

    La Proforec Srl è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, fatte salve quelle relative alle istanze di intervento.

    4) 

    Le spese sostenute dalla Proforec, dalla Commissione, dalla Repubblica italiana e dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio in relazione alle istanze di intervento sono compensate.

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