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Document 62015CO0322

    Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 settembre 2016.
    Google Ireland Limited e Google Italy Srl contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta.
    Causa C-322/15.

    Court reports – general

    Causa C‑322/15

    Google Ireland Limited

    e

    Google Italy Srl

    contro

    Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

    «Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta»

    Massime – Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 settembre 2016

    Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata – Domanda che non illustra in maniera sufficientemente dettagliata il contesto di fatto e di diritto – Impossibilità per la Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta

    (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94)

    Una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile qualora si limiti a menzionare una decisione di un’autorità nazionale garante delle comunicazioni adottata a seguito di modifiche legislative al fine di estendere alle imprese concessionarie di pubblicità incaricate della vendita di spazi pubblicitari su Internet e alle società aventi sede all’estero l’obbligo di presentare un’informativa economica di sistema, ma in tale domanda non vengano esplicitati né la portata né il contenuto né le modalità dell’obbligo di cui è stato esteso l’ambito di applicazione.

    È infatti essenziale che la domanda di pronuncia pregiudiziale indichi il contenuto delle disposizioni nazionali applicabili nella causa principale e, eventualmente, la giurisprudenza nazionale in materia, al fine di permettere ai soggetti interessati contemplati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia nonché alla Corte di valutare la conformità dell’obbligo suddetto al diritto dell’Unione, alla luce segnatamente della sua natura, del suo contenuto e della sua portata.

    Qualora, in una causa il cui oggetto verte su un eventuale ostacolo ad una libertà fondamentale, il giudice del rinvio non abbia posto la Corte in condizione di valutare l’esistenza e l’entità di un simile ostacolo e, se del caso, di procedere all’esame della giustificazione dell’ostacolo stesso, ivi compresa, più specificamente, la verifica della sua proporzionalità, la Corte non è in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio. In particolare, se certo la tutela della concorrenza e quella del pluralismo costituiscono ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare ostacoli alla libera prestazione dei servizi, soltanto una descrizione sufficientemente dettagliata del modo in cui tale obiettivo viene perseguito dalla delibera suddetta permette alla Corte di verificare se e in quale misura tale provvedimento sia idoneo e necessario per conseguire l’obiettivo di interesse generale che esso persegue.

    (v. punti 25‑32 e dispositivo)

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