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Document 62015CJ0493

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017.
    Agenzia delle Entrate contro Marco Identi.
    Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Sesta direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di esdebitazione – Inesigibilità dei debiti IVA.
    Causa C-493/15.

    Court reports – general

    Causa C‑493/15

    Agenzia delle Entrate

    contro

    Marco Identi

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

    «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Sesta direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di esdebitazione – Inesigibilità dei debiti IVA»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obbligo per gli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’imposta sul valore aggiunto – Insolvenza – Procedura nazionale di esdebitazione – Inesigibilità dei debiti da imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Qualificazione come aiuto di Stato – Esclusione

    (Artt. 4, § 3, TUE; 107, § 1, TFUE; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 22)

    Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta.

    Si evince da tali constatazioni che, allo stesso modo della procedura di concordato preventivo esaminata nella sentenza del 7 aprile 2016, Degano Trasporti (C‑546/14, EU:C:2016:206, punto 28), la procedura di esdebitazione di cui trattasi nel procedimento principale è assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie per quanto riguarda segnatamente la riscossione dei crediti IVA e che, tenuto conto di tali condizioni, essa non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA e non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione (v. sentenza del 7 aprile 2013, Degano Trasporti, C‑546/14, EU:C:2016:206, punto 28).

    Per quanto riguarda il requisito di selettività del vantaggio che è un elemento costitutivo della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da una giurisprudenza parimenti costante della Corte risulta che la valutazione del requisito in parola richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come discriminatorio (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). Peraltro, si deve ricordare che il fatto che solo i contribuenti che soddisfano i requisiti per l’applicazione di una misura possano beneficiare della stessa non può, di per sé, conferire a quest’ultima carattere selettivo (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2012, 3M Italia, C‑417/10, EU:C:2012:184, punto 42, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 59).

    (v. punti 24, 26, 27, 30 e dispositivo)

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