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Document 62015CJ0339

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017.
    Procedimento penale a carico di Luc Vanderborght.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate.
    Causa C-339/15.

    Court reports – general

    Causa C‑339/15

    Procedimento penale

    a carico di

    Luc Vanderborght

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken)

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017

    1. Ravvicinamento delle legislazioni–Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori–Direttiva 2005/29–Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di pubblicizzare servizi di cura del cavo orale e dei denti–Ammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 8)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni–Commercio elettronico–Direttiva 2000/31–Prestazione di servizi della società dell’informazione–Autorizzazione delle comunicazioni commerciali che fanno parte di un siffatto servizio prestato da un membro di una professione regolamentata–Nozione di comunicazione commerciale–Pubblicità effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista relativa a servizi di cura del cavo orale e dei denti–Inclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, considerando 18 e artt. 2, f), e 8)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni–Commercio elettronico–Direttiva 2000/31–Prestazione di servizi della società dell’informazione–Autorizzazione delle comunicazioni commerciali che fanno parte di un siffatto servizio prestato da un membro di una professione regolamentata–Normativa nazionale che vieta in modo assoluto a un dentista di pubblicizzare, anche per via elettronica, ai suoi servizi di cura del cavo orale e dei denti–Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 8, § 1)

    4. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Limiti–Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro–Competenza alla luce dell’eventuale incidenza su persone provenienti dagli altri Stati membri

      (Art. 267 TFUE)

    5. Libera prestazione dei servizi–Libertà di stabilimento–Disposizioni del Trattato–Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali–Criteri di determinazione delle norme applicabili

      (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

    6. Libera prestazione dei servizi–Restrizioni–Servizi dentistici–Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di pubblicizzare servizi di cura del cavo orale e dei denti–Inammissibilità–Giustificazione–Tutela della sanità pubblica–Insussistenza–Violazione del principio di proporzionalità

      (Art. 56 TFUE)

    1.  La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

      (v. punto 30, dispositivo 1)

    2.  Il considerando 18 della direttiva 2000/31 precisa che la nozione di «servizi della società dell’informazione» abbraccia una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line) e che non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea, ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea. In simili circostanze, si deve ritenere che la pubblicità in linea possa costituire un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 2000/31 (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, punti 4142).

      Peraltro, l’articolo 2, lettera f), di tale direttiva precisa che la nozione di «comunicazioni commerciali» comprende, in particolare, tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere servizi di una persona che esercita una libera professione. Ne consegue che la pubblicità di prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, effettuata mediante un sito Internet creato da chi esercita una professione regolamentata, costituisce una comunicazione commerciale che fa parte di un servizio della società dell’informazione o costituisce un siffatto servizio, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2000/31.

      (v. punti 36-39)

    3.  La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

      Si deve infatti rilevare che il legislatore dell’Unione non ha escluso alcuna professione regolamentata dal principio dell’autorizzazione delle comunicazioni commerciali in linea, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Pertanto, sebbene tale disposizione consenta di tener conto delle peculiarità delle professioni sanitarie nell’elaborazione delle regole professionali ad esse relative, inquadrando, se del caso in maniera restrittiva, le forme e le modalità delle comunicazioni commerciali in linea menzionate in tale disposizione al fine segnatamente di garantire che non sia pregiudicata la fiducia dei pazienti nei confronti di tali professioni, tuttavia tali regole professionali non possono validamente vietare in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità in linea avente lo scopo di promuovere l’attività di una persona che esercita una siffatta professione.

      (v. punti 48-50, dispositivo 2)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 53, 56)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 58)

    6.  L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

      Per quanto riguarda la necessità di una restrizione alla libera prestazione dei servizi come quella di cui al procedimento principale, è necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta, in linea di principio, agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2010, Ker‑Optika, C‑108/09, EU:C:2010:725, punto 58, e del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 118). Ciò premesso, si deve considerare che, nonostante tale margine discrezionale, la restrizione risultante dall’applicazione della normativa nazionale di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti da detta normativa, richiamati al punto 66 della presente sentenza.

      Infatti, non tutti i messaggi pubblicitari vietati dalla suddetta normativa sono di per sé tali da produrre gli effetti contrari a tali obiettivi menzionati al punto 69 della presente sentenza. In simili circostanze, occorre considerare che gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale potrebbero essere raggiunti mediante misure meno restrittive che disciplinino, se del caso restrittivamente, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti, senza peraltro vietare loro in modo generale e assoluto ogni forma di pubblicità.

      (v. punti 71-73, 75, 76, dispositivo 3)

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