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Document 62014TO0688(01)

Airport Handling / Commissione

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 28 novembre 2014 – Airport Handling / Commissione

(causa T‑688/14 R)

«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Obbligo di recuperare un aiuto concesso dal gestore pubblico di un aeroporto ad una società controllata incaricata di servizi di gestione — Messa in liquidazione di tale società — Costituzione di una nuova società incaricata di servizi di gestione — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato al fine di esaminare l’esistenza di una continuità economica tra le due società — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Irricevibilità manifesta del ricorso principale — Irricevibilità — Insussistenza dell’urgenza»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario — Atto non impugnabile con ricorso di annullamento — Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 1) (v. punti 21‑23)

2. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti destinati a produrre effetti giuridici — Nozione — Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punto 25)

3. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo — Inclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6 e 7) (v. punti 26‑28, 30, 31, 48)

4. 

Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale — Provvisorietà delle valutazioni operate dalla Commissione — Effetti immediati, certi e sufficientemente vincolanti per lo Stato membro destinatario e ragionevole dubbio quanto alla legittimità della misura in questione (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 30, 31)

5. 

Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospendere le misure esaminate — Diritto di sospendere l’esecuzione della misura in questione, di ingiungere il recupero degli importi già versati e di concedere misure provvisorie (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punto 32)

6. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale che non sia più in corso di esecuzione — Esclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 33‑38, 42, 47)

7. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti — Mancanza di danno certo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 53)

8. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da modificare in modo irrimediabile la posizione occupata dalla società ricorrente sul mercato (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 53, 54)

9. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno già verificatosi — Risarcimento esulante dalla finalità del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 58)

10. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 63)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori intesa, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avvio del procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avente ad oggetto la costituzione della società Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Italia – Costituzione di Airport Handling].

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

L’ordinanza del 29 settembre 2014 emessa nella causa T‑688/14 R è revocata.

3) 

La decisione sulle spese è riservata.

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Ordinanza del Presidente del Tribunale del 28 novembre 2014 – Airport Handling / Commissione

(causa T‑688/14 R)

«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Obbligo di recuperare un aiuto concesso dal gestore pubblico di un aeroporto ad una società controllata incaricata di servizi di gestione — Messa in liquidazione di tale società — Costituzione di una nuova società incaricata di servizi di gestione — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato al fine di esaminare l’esistenza di una continuità economica tra le due società — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Irricevibilità manifesta del ricorso principale — Irricevibilità — Insussistenza dell’urgenza»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario — Atto non impugnabile con ricorso di annullamento — Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 1) (v. punti 21‑23)

2. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti destinati a produrre effetti giuridici — Nozione — Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punto 25)

3. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo — Inclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6 e 7) (v. punti 26‑28, 30, 31, 48)

4. 

Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale — Provvisorietà delle valutazioni operate dalla Commissione — Effetti immediati, certi e sufficientemente vincolanti per lo Stato membro destinatario e ragionevole dubbio quanto alla legittimità della misura in questione (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 30, 31)

5. 

Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospendere le misure esaminate — Diritto di sospendere l’esecuzione della misura in questione, di ingiungere il recupero degli importi già versati e di concedere misure provvisorie (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punto 32)

6. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale che non sia più in corso di esecuzione — Esclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 33‑38, 42, 47)

7. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti — Mancanza di danno certo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 53)

8. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da modificare in modo irrimediabile la posizione occupata dalla società ricorrente sul mercato (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 53, 54)

9. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno già verificatosi — Risarcimento esulante dalla finalità del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 58)

10. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 63)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori intesa, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avvio del procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avente ad oggetto la costituzione della società Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Italia – Costituzione di Airport Handling].

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

L’ordinanza del 29 settembre 2014 emessa nella causa T‑688/14 R è revocata.

3) 

La decisione sulle spese è riservata.

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