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Document 62014TO0688(01)
Airport Handling / Commissione
Airport Handling / Commissione
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 28 novembre 2014 – Airport Handling / Commissione
(causa T‑688/14 R)
«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Obbligo di recuperare un aiuto concesso dal gestore pubblico di un aeroporto ad una società controllata incaricata di servizi di gestione — Messa in liquidazione di tale società — Costituzione di una nuova società incaricata di servizi di gestione — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato al fine di esaminare l’esistenza di una continuità economica tra le due società — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Irricevibilità manifesta del ricorso principale — Irricevibilità — Insussistenza dell’urgenza»
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1. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario — Atto non impugnabile con ricorso di annullamento — Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 1) (v. punti 21‑23) |
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2. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti destinati a produrre effetti giuridici — Nozione — Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punto 25) |
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3. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo — Inclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6 e 7) (v. punti 26‑28, 30, 31, 48) |
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4. |
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale — Provvisorietà delle valutazioni operate dalla Commissione — Effetti immediati, certi e sufficientemente vincolanti per lo Stato membro destinatario e ragionevole dubbio quanto alla legittimità della misura in questione (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 30, 31) |
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5. |
Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospendere le misure esaminate — Diritto di sospendere l’esecuzione della misura in questione, di ingiungere il recupero degli importi già versati e di concedere misure provvisorie (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punto 32) |
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6. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale che non sia più in corso di esecuzione — Esclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 33‑38, 42, 47) |
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7. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti — Mancanza di danno certo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 53) |
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8. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da modificare in modo irrimediabile la posizione occupata dalla società ricorrente sul mercato (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 53, 54) |
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9. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno già verificatosi — Risarcimento esulante dalla finalità del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 58) |
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10. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 63) |
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori intesa, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avvio del procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avente ad oggetto la costituzione della società Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Italia – Costituzione di Airport Handling].
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
L’ordinanza del 29 settembre 2014 emessa nella causa T‑688/14 R è revocata. |
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3) |
La decisione sulle spese è riservata. |
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 28 novembre 2014 – Airport Handling / Commissione
(causa T‑688/14 R)
«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Obbligo di recuperare un aiuto concesso dal gestore pubblico di un aeroporto ad una società controllata incaricata di servizi di gestione — Messa in liquidazione di tale società — Costituzione di una nuova società incaricata di servizi di gestione — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato al fine di esaminare l’esistenza di una continuità economica tra le due società — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Irricevibilità manifesta del ricorso principale — Irricevibilità — Insussistenza dell’urgenza»
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1. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario — Atto non impugnabile con ricorso di annullamento — Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 1) (v. punti 21‑23) |
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2. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti destinati a produrre effetti giuridici — Nozione — Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punto 25) |
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3. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo — Inclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6 e 7) (v. punti 26‑28, 30, 31, 48) |
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4. |
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale — Provvisorietà delle valutazioni operate dalla Commissione — Effetti immediati, certi e sufficientemente vincolanti per lo Stato membro destinatario e ragionevole dubbio quanto alla legittimità della misura in questione (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 30, 31) |
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5. |
Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospendere le misure esaminate — Diritto di sospendere l’esecuzione della misura in questione, di ingiungere il recupero degli importi già versati e di concedere misure provvisorie (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punto 32) |
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6. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale che non sia più in corso di esecuzione — Esclusione (Artt. 107, § 1, TFUE, 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 33‑38, 42, 47) |
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7. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti — Mancanza di danno certo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 53) |
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8. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da modificare in modo irrimediabile la posizione occupata dalla società ricorrente sul mercato (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 53, 54) |
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Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno già verificatosi — Risarcimento esulante dalla finalità del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 58) |
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10. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 63) |
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori intesa, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avvio del procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avente ad oggetto la costituzione della società Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Italia – Costituzione di Airport Handling].
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
L’ordinanza del 29 settembre 2014 emessa nella causa T‑688/14 R è revocata. |
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La decisione sulle spese è riservata. |