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Document 62014CJ0418

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016.
    ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna contro Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.
    Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2003/96/CE – Aliquote di accisa differenziate per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento – Presupposto per l’applicazione dell’aliquota per combustibili per riscaldamento – Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento – Applicazione dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale elenco riepilogativo – Principio di proporzionalità.
    Causa C-418/14.

    Court reports – general

    Causa C‑418/14

    ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna

    contro

    Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu)

    «Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttiva 2003/96/CE — Aliquote di accisa differenziate per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento — Presupposto per l’applicazione dell’aliquota per combustibili per riscaldamento — Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento — Applicazione dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale elenco riepilogativo — Principio di proporzionalità»

    Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016

    1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Rispetto da parte degli Stati membri nell’esercizio dei poteri conferiti dalle direttive dell’Unione

    2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per i venditori di combustibile per riscaldamento di presentare un elenco riepilogativo mensile di dichiarazioni comprovanti l’impiego dei prodotti acquistati a fini di riscaldamento – Ammissibilità – Applicazione, in mancanza della presentazione di un tale elenco, dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori – Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 2003/96)

    3. Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia tributaria – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 20)

    2.  La direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che:

      essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i venditori di combustibile per riscaldamento sono obbligati a presentare, entro un termine stabilito, un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento, e

      essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza della presentazione di un tale elenco entro il termine stabilito, al combustibile per riscaldamento venduto è applicata l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori, sebbene sia stato accertato che è indubbia la destinazione di tale prodotto a fini di riscaldamento.

      Infatti, da un lato, tenuto conto del margine di valutazione discrezionale di cui dispongono gli Stati membri riguardo alle misure e ai meccanismi da adottare al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale collegate alla vendita di combustibile per riscaldamento, e poiché un obbligo di depositare, presso le amministrazioni competenti, un elenco riepilogativo delle dichiarazioni degli acquirenti non è manifestamente sproporzionato, si deve considerare che un tale obbligo costituisce una misura adeguata per perseguire un obiettivo del genere e non eccede quanto necessario al suo raggiungimento.

      Dall’altro lato, per contro, una disposizione di diritto nazionale in forza della quale, in mancanza del deposito di un elenco riepilogativo delle dichiarazioni degli acquirenti in tempo utile, l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori è automaticamente applicata ai combustibili per riscaldamento anche qualora questi ultimi siano utilizzati come tali, è in contrasto con l’impianto sistematico e la ratio della direttiva 2003/96, che si basano sul principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo. Inoltre, una tale applicazione automatica dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di inosservanza dell’obbligo di depositare un tale elenco riepilogativo viola il principio di proporzionalità. Infatti, il fatto di applicare ai combustibili per riscaldamento l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori a causa di una violazione di tale obbligo, qualora non vi siano dubbi riguardo alla destinazione di tali prodotti a fini di riscaldamento, eccede quanto è necessario al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

      (v. punti 25, 26, 33‑35, 39, 42 e dispositivo)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 40)

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