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Document 62014CJ0331

    Trgovina Prizma

    Causa C‑331/14

    Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma

    contro

    Republika Slovenija

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

    «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1 — Assoggettamento — Transazioni immobiliari — Vendita di terreni inclusi nel patrimonio privato di una persona fisica esercente la professione di imprenditore autonomo — Soggetto passivo che agisce in quanto tale»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Vendita di parcelle di terreno incluse nel patrimonio privato di un imprenditore autonomo – Inclusione – Presupposto

    (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 4, §§ 1 e 2)

    Gli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, qualora un soggetto passivo abbia acquistato delle parcelle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo patrimonio privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali egli ha fatto costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro commerciale che ha poi venduto insieme alle parcelle di terreno sulle quali tale costruzione è stata edificata, la vendita delle parcelle di terreno che erano incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha, in occasione di questa operazione, agito in quanto tale.

    Infatti, dal momento che le operazioni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo sono in linea di principio assoggettate all’imposta sul valore aggiunto qualora costui abbia agito in quanto soggetto passivo, la vendita di un terreno non sfugge all’applicazione di detta imposta per il semplice fatto che tale terreno sia stato incluso nel patrimonio privato del soggetto passivo in questione, essendo altresì necessario, oltre all’inclusione nel suddetto patrimonio privato, che la vendita in parola venga effettuata dal soggetto passivo interessato non nell’ambito dell’esercizio della sua attività economica, bensì in quello della gestione e dell’amministrazione del suo patrimonio privato.

    A questo proposito, è senz’altro vero che il semplice esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare non può essere considerato, di per sé stesso, come costituente un’attività economica. Per contro, a proposito della vendita di un terreno edificabile, costituisce un criterio di valutazione pertinente il fatto che l’interessato abbia intrapreso attivamente iniziative di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli impiegati da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Sesta direttiva, quali, in particolare, la realizzazione su tali terreni di lavori di viabilità nonché il ricorso a provati strumenti di commercializzazione. Infatti, simili iniziative non si iscrivono di norma nell’ambito della gestione di un patrimonio personale, cosicché la vendita di un terreno destinato alla costruzione in un’ipotesi siffatta non può essere considerata come il semplice esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.

    (v. punti 22‑24, 28 e dispositivo)

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    Causa C‑331/14

    Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma

    contro

    Republika Slovenija

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

    «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1 — Assoggettamento — Transazioni immobiliari — Vendita di terreni inclusi nel patrimonio privato di una persona fisica esercente la professione di imprenditore autonomo — Soggetto passivo che agisce in quanto tale»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Vendita di parcelle di terreno incluse nel patrimonio privato di un imprenditore autonomo – Inclusione – Presupposto

    (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 4, §§ 1 e 2)

    Gli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, qualora un soggetto passivo abbia acquistato delle parcelle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo patrimonio privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali egli ha fatto costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro commerciale che ha poi venduto insieme alle parcelle di terreno sulle quali tale costruzione è stata edificata, la vendita delle parcelle di terreno che erano incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha, in occasione di questa operazione, agito in quanto tale.

    Infatti, dal momento che le operazioni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo sono in linea di principio assoggettate all’imposta sul valore aggiunto qualora costui abbia agito in quanto soggetto passivo, la vendita di un terreno non sfugge all’applicazione di detta imposta per il semplice fatto che tale terreno sia stato incluso nel patrimonio privato del soggetto passivo in questione, essendo altresì necessario, oltre all’inclusione nel suddetto patrimonio privato, che la vendita in parola venga effettuata dal soggetto passivo interessato non nell’ambito dell’esercizio della sua attività economica, bensì in quello della gestione e dell’amministrazione del suo patrimonio privato.

    A questo proposito, è senz’altro vero che il semplice esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare non può essere considerato, di per sé stesso, come costituente un’attività economica. Per contro, a proposito della vendita di un terreno edificabile, costituisce un criterio di valutazione pertinente il fatto che l’interessato abbia intrapreso attivamente iniziative di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli impiegati da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Sesta direttiva, quali, in particolare, la realizzazione su tali terreni di lavori di viabilità nonché il ricorso a provati strumenti di commercializzazione. Infatti, simili iniziative non si iscrivono di norma nell’ambito della gestione di un patrimonio personale, cosicché la vendita di un terreno destinato alla costruzione in un’ipotesi siffatta non può essere considerata come il semplice esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.

    (v. punti 22‑24, 28 e dispositivo)

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