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Document 62014CJ0312

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015.
    Banif Plus Bank Zrt. contro Márton Lantos e Mártonné Lantos.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/39/CE – Articoli 4, paragrafo 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9 – Mercati degli strumenti finanziari – Nozione di “servizio e attività di investimento” – Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori – Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti ‐ Obbligo di valutare che il servizio fornito sia adeguato o adatto – Conseguenze contrattuali della violazione di tale obbligo – Contratto di credito al consumo – Prestito denominato in valuta estera – Erogazione e rimborso del prestito in valuta nazionale – Clausole relative ai tassi di cambio.
    Causa C-312/14.

    Court reports – general

    Causa C‑312/14

    Banif Plus Bank Zrt

    contro

    e

    Márton Lantos

    Mártonné Lantos

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság)

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/39/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9 — Mercati degli strumenti finanziari — Nozione di “servizio e attività di investimento” — Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori — Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti — Obbligo di valutare che il servizio fornito sia adeguato o adatto — Conseguenze contrattuali della violazione di tale obbligo — Contratto di credito al consumo — Prestito denominato in valuta estera — Erogazione e rimborso del prestito in valuta nazionale — Clausole relative ai tassi di cambio»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015

    1. Procedimento giurisdizionale — Fase orale del procedimento — Riapertura — Presupposti

      (Art. 252, comma 2, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    3. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Mercati degli strumenti finanziari — Direttiva 2004/39 — Servizi o attività di investimento — Nozione — Operazioni di cambio, effettuate da un ente creditizio in forza delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera — Determinazione dell’ammontare del prestito in base al tasso di acquisto della valuta estera applicabile al momento dell’erogazione dei fondi — Determinazione dell’importo delle mensilità sulla base del tasso di vendita di tale valuta applicabile al momento del calcolo di ciascuna mensilità — Esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 4, § 1, punto 2)

    4. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Mercati degli strumenti finanziari — Direttiva 2004/39 — Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti — Obbligo, per l’impresa di investimento, di valutare che il servizio fornito sia adeguato o adatto — Violazione di detto obbligo — Conseguenze contrattuali — Applicazione del diritto nazionale — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 19, § 4 e 5)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 29)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 35, 51, 52)

    3.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, dev’essere interpretato nel senso che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, non costituiscono un servizio o un’attività di investimento ai sensi di detta disposizione talune operazioni di cambio effettuate da un ente creditizio in forza delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera, che consistono nello stabilire l’ammontare del prestito in base al tasso di acquisto della valuta estera applicabile al momento dell’erogazione dei fondi e nel determinare l’importo delle mensilità sulla base del tasso di vendita di tale valuta applicabile al momento del calcolo di ciascuna mensilità.

      Costituisce infatti servizio e attività di investimento, in base a tale disposizione, qualsiasi servizio o attività riportato nella sezione A dell’allegato I della direttiva 2004/39 e relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C del medesimo allegato. Orbene, le operazioni di cui trattasi, in quanto costituiscono attività di cambio puramente accessorie alla concessione e al rimborso di un prestito al consumo denominato in valuta estera, non rientrano nella citata sezione A, nei limiti in cui si limitano alla conversione in valuta nazionale (moneta di pagamento), in base al tasso di cambio di acquisto o vendita della valuta estera di cui trattasi, degli importi oggetto del prestito e delle mensilità denominati in tale valuta estera (moneta di conto). Operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo, ossia la messa a disposizione del capitale da parte del mutuante e il rimborso di tale capitale maggiorato degli interessi da parte del mutuatario. Tali operazioni non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il consumatore mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell’acquisto di un bene di consumo o della prestazione di un servizio e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera.

      Peraltro, dalla direttiva discende che un servizio di cambio non costituisce, di per sé, un servizio di investimento di cui all’allegato I, sezione A, della citata direttiva.

      Orbene, le operazioni di cambio di cui trattasi sono connesse non già ad un servizio di investimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39, ma ad un’operazione che non si configura essa stessa come strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale direttiva.

      Infatti, non pare che le operazioni di cambio effettuate da un ente creditizio nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di mutuo vertano su uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della citata direttiva, tra cui, in particolare, il contratto finanziario a termine standardizzato («future»), in quanto un contratto di credito al consumo non ha per oggetto la vendita di un bene finanziario ad un prezzo stabilito al momento della conclusione del contratto.

      Nell’ambito di un contratto di mutuo come quello di cui trattasi, il valore delle valute estere che dev’essere preso a riferimento per il calcolo dei rimborsi non è stabilito ex ante in quanto è determinato sulla base del tasso di cambio di vendita di tali valute alla data di scadenza di ciascuna mensilità.

      (v. punti 54-57, 66-68, 70, 74, 76 e dispositivo)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 79)

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