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Document 62013CO0285

    Bimbo / UAMI

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 giugno 2014 – Bimbo / UAMI

    (causa C‑285/13 P)

    «Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8 — Domanda di marchio comunitario figurativo Caffè KIMBO — Opposizione — Marchio denominativo anteriore BIMBO — Marchio notoriamente conosciuto — Parziale rigetto dell’opposizione — Impugnazione manifestamente irricevibile»

    1. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (v. punto 16)

    2. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 23)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 marzo 2013, Bimbo/UAMI – Café do Brasil (Caffè KIMBO) (T‑277/12), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali «BIMBO», per prodotti della classe 30, avverso la decisione R 1017/2011‑4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 15 maggio 2012, recante parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge parzialmente la domanda di registrazione del marchio figurativo nei colori nero, rosso, oro e bianco, contenente gli elementi denominativi «Caffé KIMBO», per prodotti della classe 30, nell’ambito dell’opposizione proposta dalla ricorrente.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Bimbo SA è condannata alle spese.

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    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 giugno 2014 – Bimbo / UAMI

    (causa C‑285/13 P)

    «Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8 — Domanda di marchio comunitario figurativo Caffè KIMBO — Opposizione — Marchio denominativo anteriore BIMBO — Marchio notoriamente conosciuto — Parziale rigetto dell’opposizione — Impugnazione manifestamente irricevibile»

    1. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (v. punto 16)

    2. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 23)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 marzo 2013, Bimbo/UAMI – Café do Brasil (Caffè KIMBO) (T‑277/12), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali «BIMBO», per prodotti della classe 30, avverso la decisione R 1017/2011‑4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 15 maggio 2012, recante parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge parzialmente la domanda di registrazione del marchio figurativo nei colori nero, rosso, oro e bianco, contenente gli elementi denominativi «Caffé KIMBO», per prodotti della classe 30, nell’ambito dell’opposizione proposta dalla ricorrente.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Bimbo SA è condannata alle spese.

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