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Document 62013CJ0613

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
    Commissione europea contro Keramag Keramische Werke GmbH e a.
    Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Obbligo di motivazione.
    Causa C-613/13 P.

    Court reports – general

    Causa C‑613/13 P

    Commissione europea

    contro

    Keramag Keramische Werke GmbH e altri

    «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Obbligo di motivazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017

    1. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Violazione delle norme applicabili in materia di prova–Questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione

      (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    2. Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Modalità di prova–Prove documentali–Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento–Criteri–Dichiarazioni di altre imprese accusate

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    3. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Portata dell’obbligo di motivazione–Obbligo del Tribunale di motivare la sua valutazione degli elementi di prova–Obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e assunzione della prova e di non snaturare gli elementi di prova–Violazione

      [Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 81]

    4. Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Modalità di prova–Ricorso a un insieme di indizi–Produzione da parte della Commissione di una dichiarazione a titolo di trattamento favorevole per corroborare un’altra dichiarazione a tale titolo–Ammissibilità

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    5. Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Modalità di prova–Ricorso a un insieme di indizi–Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente–Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    6. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale–Irricevibilità

      (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    7. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Portata dell’obbligo di motivazione–Obbligo per il Tribunale di giustificare le divergenze tra più sentenze relative alla stessa decisione della Commissione–Insussistenza

      (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

    1.  La valutazione da parte del Tribunale dell’efficacia probatoria dei documenti del fascicolo, fatto salvo il caso di inosservanza delle norme in materia di onere e di assunzione della prova e di snaturamento di tali documenti, non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte.

      Per contro, la questione se il Tribunale abbia rispettato le norme in materia di onere e di assunzione della prova nell’esaminare gli elementi probatori invocati dalla Commissione a sostegno dell’esistenza di un’infrazione alle regole del diritto dell’Unione in materia di concorrenza costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nel contesto dell’impugnazione.

      (v. punti 26, 27)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28‑30)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 39‑42, 64)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 43‑45)

    5.  L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE, nella maggior parte dei casi, dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.

      Per poter dimostrare l’esistenza di un’infrazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario che la Commissione deduca prove serie, precise e concordanti. Tuttavia, non occorre che ogni singola prova dedotta dall’istituzione risponda necessariamente a tali criteri con riguardo ad ogni singolo elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi addotti dall’istituzione, complessivamente valutato, risponda a tale esigenza.

      (v. punti 51, 52)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 96)

    7.  L’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie sentenze non può, in linea di principio, estendersi fino ad imporgli di giustificare la soluzione adottata in una causa rispetto a quella adottata in un’altra di cui è stato investito, neppure quando essa riguardi la stessa decisione della Commissione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

      (v. punto 107)

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